Cassazione Civile, Sentenza n. 15744/2023 del 05/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia contestava operazioni soggettivamente inesistenti e una presunta "frode carosello" nel commercio di tartufi per gli anni 2010-2011: la società avrebbe acquistato da due presunte "cartiere" (FIMA s.r.l. e Funghi e Tartufi s.a.s.) fatture che in realtà avrebbero mascherato acquisti dai "cavatori" privi di partita IVA, eludendo l'obbligo di autofatturazione e la mancata detraibilità prevista dall'art. 1, comma 109, L. 30/12/2004 n.311. L'Ufficio ha rideterminato l'imponibile IVA recuperando € 96.709 per il 2010 e € 76.952 per il 2011, più sanzioni. In primo grado e in appello i ricorsi della società furono respinti; la Cassazione è stata investita per violata valutazione delle prove indiziarie e per omesso esame della prova contraria e dell'elemento soggettivo in capo alla contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendo che la Commissione tributaria regionale abbia errato nella valutazione delle prove presuntive: il giudice d'appello non ha adeguatamente valutato le argomentazioni e le prove fornite dalla società (es. modalità di pagamento, volumi di acquisto incompatibili con approvvigionamento direttamente da cavatori, ruolo effettivo delle società cedenti), né ha valutato correttamente il requisito della gravità, precisione e concordanza degli indizi e l'elemento psicologico (consapevolezza o colpevole inconsapevolezza) richiesto per ritenere il cessionario coinvolto in operazioni soggettivamente inesistenti. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale delle Marche in diversa composizione per nuovo esame, con liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 109
art. 1, comma 109 della l. 30 dicembre 2004, n. 311
Disciplina gli acquisti di tartufi dai raccoglitori occasionali (cavatori): obbligo di autofatturazione in inversione contabile e divieto di detrazione dell'IVA; nel caso esaminato la norma costituisce il presupposto che l'Amministrazione riteneva aggirato mediante interposizione di 'cartiere'.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
art. 19, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nel ricorso come norma rilevante in tema IVA; la Corte valuta l'uso delle regole IVA in combinato con la prova delle operazioni effettive e del diritto a detrazione.
Codice civile, artt. 2697, 2727, 2729
artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ.
Principi processuali sulla prova e sulle presunzioni: 2697 (onere della prova), 2727/2729 (presunzioni e requisiti degli indizi). La Corte ha richiamato che gli indizi devono essere valutati nel loro complesso e con i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma del processo tributario richiamata nella censura; la Corte ha rilevato che l'appello non ha correttamente applicato le regole probatorie del processo tributario.
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio (IVA)
direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28/11/2006 (direttiva IVA)
Richiamata insieme alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE per i principi sul diritto alla detrazione e sulla neutralità fiscale, in particolare nel contesto del reverse charge e delle operazioni soggettivamente inesistenti.
Corte di giustizia UE, causa C-281/20 (Ferimet SL)
CGUE 11 novembre 2021, in causa C-281/20, Ferimet SL
La CGUE ha stabilito che può essere negato il diritto a detrazione quando il soggetto passivo ha indicato consapevolmente un fornitore fittizio nella fattura emessa in regime di inversione contabile, senza che siano disponibili elementi per verificare che il vero fornitore fosse soggetto passivo, o quando risulti che l'operazione faceva parte di un'evasione; la Cassazione ha utilizzato tali principi come parametro interpretativo, pur rilevando che nel caso concreto mancavano indizi sufficienti.
Giurisprudenza di legittimità (Cass. sentenze richiamate)
es. Cass. n. 4250/2022 e numerose altre pronunce citate
Orientamenti della Corte di cassazione richiamati per definire l'onere probatorio dell'Amministrazione e i criteri di valutazione degli indizi (gravità, precisione, concordanza) e per il principio che il cessionario può essere privato della detrazione se consapevole della fittizietà del fornitore o in certe ipotesi di reverse charge.
Massime di principio
- Per dichiarare operazioni soggettivamente inesistenti e negare il diritto alla detrazione l'Amministrazione deve provare non solo la fittizietà o l'inadempimento del fornitore, ma anche, almeno in via presuntiva, la consapevolezza del cessionario (o la sua colpevole negligenza) mediante indizi gravi, precisi e concordanti.
- Gli indizi devono essere valutati nel loro complesso con un giudizio di sintesi: un approccio "atomistico" che ignora le argomentazioni contrarie del contribuente è insufficiente e può determinare la cassazione della decisione.
- La mera esistenza di società cedenti che hanno operato concretamente (non totalmente inesistenti) attenua l'assunto di fittizietà: va distinto tra operazioni fatturate realmente e omesse violazioni fiscali dei cedenti e l'eventuale consapevolezza del cessionario rispetto a tale situazione.
- Nel regime di inversione contabile la giurisprudenza UE e nazionale ammette interpretazioni rigorose sulla detraibilità, ma resta necessario verificare caso per caso se dalla fattispecie emergano elementi utili a ritenere che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione o della fittizietà del fornitore.
- Il contribuente ha diritto a fornire prova contraria dimostrando la diligenza massima esigibile (es. tracciabilità dei pagamenti, congruità dei volumi commerciali, documentazione che dimostri l'attività reale dei fornitori); l'omesso esame di tali elementi da parte del giudice è vizio rilevante.
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