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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10349/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di tentata rapina impropria. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sul giudizio di responsabilità, chiedendo l'assoluzione oppure, in subordine, la riqualificazione del fatto in furto ex art. 624 c.p., sostenendo in sostanza che la condotta non integrasse la rapina impropria. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'aumento di pena operato per la continuazione, ritenendo eccessivo il trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era non specifico, perché consisteva nella mera riproposizione delle doglianze già esaminate e disattese in appello, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata; ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato la condotta successiva allo spossessamento come diretta a garantirsi l'impunità mediante violenza. Il secondo motivo è stato ritenuto attinente al solo trattamento sanzionatorio e sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Richiamato solo in via subordinata dalla difesa per sostenere la possibile riqualificazione dei fatti in furto, in alternativa alla tentata rapina impropria.

  • art. 628 c.p.

    La decisione presuppone la qualificazione dei fatti come tentata rapina impropria, confermata dalla Corte territoriale in ragione della violenza usata dopo lo spossessamento per assicurarsi l'impunità.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato indirettamente tramite l'aumento di pena per la continuazione, ritenuto dalla Corte adeguatamente motivato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre, senza una specifica critica argomentata, i motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito.
  • La censura sulla qualificazione giuridica del fatto non è ammissibile se non confronta in modo effettivo la motivazione della sentenza impugnata e si risolve in una richiesta meramente reiterativa di assoluzione o riqualificazione.
  • Nella rapina impropria, la violenza o minaccia posta in essere dopo lo spossessamento, se finalizzata a garantirsi l'impunità, è idonea a sostenere la qualificazione del fatto come rapina e non come mero furto.
  • Le doglianze sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sull'aumento di pena per continuazione sono insindacabili in cassazione quando il giudice di merito abbia fornito motivazione sufficiente, non illogica e abbia esaminato le deduzioni difensive.

Come è indicizzato

MaterieRapinaFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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