Sentenza n. 230/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento 1) Della Determinazione dirigenziale n. 1626 del 23.09.2022 del Comune di Crotone, Settore n. 8 – Attività produttive e valorizzazione del territorio, limitatamente alla parte in cui non è stata rilasciata l''autorizzazione sanitaria alla realizzazione ai sensi e per gli effetti dell''art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 per tutte e 20 prestazioni di Centro Semi Residenziale Autismo richieste con istanza del 30.04.2019 presentata con pratica SUAP n. 3922, reiterata con istanza prot. n. 39498 del 22.05.2022 – codice univoco 6926, presentata in data 20.05.2022, quindi nella parte in cui non ha autorizzato n. 10 prestazioni Semi Residenziale Autismo; 2) Del parere di compatibilità con la programmazione regionale prot. n. 381877 del 30.08.2022, rilasciato ai sensi dell''art. 8 ter del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. dalla Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, acquisita al protocollo del Comune di Crotone in data 31.08.2022 al n. 64845 – avente ad oggetto “Rif. Suap 3922 del 30/04/2019R richiesta reiterata con rif. Suap 6926 del 20/05/2022. Parere di compatibilità con la programmazione sanitaria ai sensi del D.C.A. n. 38 del 30.01.2020. Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie ex art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992. Società Anmic Riabilitazione con sede legale ed operativa in Crotone (KR) Via Peppino Impastato n. 57” limitatamente al mancato riconoscimento della compatibilità di tutte e 20 le prestazioni richieste e dunque nella parte in cui nega la compatibilità su 10 prestazioni di Centro Semi Residenziale Autismo su n. 20 prestazioni richieste da ANMIC con istanza prot. SUAP n. 3922/2019, reiterata con istanza prot. SUAP n. 6926/2022; 3) della valutazione resa dalla Regione Calabria – Settore Assistenza Territoriale, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e Salute nelle Carceri prot. n. 362488 del 05.08.2022, per come richiamata nel provvedimento di autorizzazione alla realizzazione, anche se non conosciuta e nella parte di interesse, ovverosia limitatamente al mancato riconoscimento della compatibilità di tutte e 20 le prestazioni richieste e dunque nella parte in cui nega la compatibilità su 10 prestazioni; 4) della valutazione dell''ASP di Crotone, richiamata nel parere di compatibilità del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari prot. n. 381877 del 30.08.2022, anche se non conosciuta e nella parte di interesse, ovverosia limitatamente al mancato riconoscimento della compatibilità di tutte e 20 le prestazioni richieste e dunque nella parte in cui nega la compatibilità su 10 prestazioni. Per l''annullamento, altresì, di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti a quello in questa Sede impugnato, e tra questi gli altri atti dell''istruttoria laddove effettuata e qualora fosse occorrente, anche se non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale del Comune di Crotone che ha rilasciato l'autorizzazione sanitaria alla realizzazione limitatamente a 10 delle 20 prestazioni semiresidenziali per autismo richieste, nonché i connessi pareri e valutazioni regionali e dell'ASP
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale comunale nella parte in cui non le ha riconosciuto l'autorizzazione alla realizzazione per tutte le 20 prestazioni di Centro Semi Residenziale Autismo richieste, contestando altresì il parere regionale di compatibilità con la programmazione sanitaria, la valutazione regionale richiamata nel provvedimento e la valutazione dell'ASP di Crotone. Nel corso del giudizio è emerso che il medesimo provvedimento comunale era stato impugnato anche in un distinto giudizio, definito con una sentenza che lo ha integralmente annullato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'integrale annullamento del medesimo provvedimento impugnato, disposto con la distinta sentenza n. 217 del 2 febbraio 2026, ha eliminato l'utilità concreta e attuale della decisione richiesta nel presente giudizio. Ogni ulteriore questione di rito è stata assorbita. Le spese sono state compensate tra tutte le parti in ragione delle particolari circostanze fattuali che hanno determinato la definizione in rito.
Massime di principio
- L'annullamento integrale, disposto in un distinto giudizio, dell'atto amministrativo già impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del giudizio pendente contro il medesimo atto, quando viene meno l'utilità concreta e attuale della decisione richiesta.
- Quando la sopravvenuta carenza di interesse rende improcedibile il ricorso, il giudice può assorbire ogni ulteriore questione di rito non decisiva ai fini della definizione del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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