Ordinanza n. 3473/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento del Decreto prot. n. AOODPIT 3827 del 18 dicembre 2025, e dell’allegata graduatoria a firma del Direttore Generale del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Direzione Generale del Personale scolastico, Ufficio II – Dirigenti Scolastici del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il quale viene approvata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio complessivo di 6,85, collocandola al posto 1834 della suddetta graduatoria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di approvazione della graduatoria nazionale della procedura riservata di reclutamento di dirigenti scolastici, limitatamente all'attribuzione del punteggio di 6,85 e al collocamento della candidata al posto 1834
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale e la graduatoria nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023, contestando la parte in cui le è stato attribuito il punteggio complessivo di 6,85, con collocazione al posto 1834. Ha chiesto in via incidentale la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti né le specifiche censure relative al punteggio.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare esclusivamente ai fini della fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo che il pregiudizio dedotto dalla ricorrente potesse essere ovviato mediante la fissazione dell'udienza per il 17 dicembre 2026. Non è stata disposta la sospensione degli atti impugnati e non è stata formulata una valutazione definitiva sul fumus boni iuris, essendo espressamente impregiudicata ogni ulteriore approfondita valutazione. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Ritenuto - impregiudicata qualunque ulteriore approfondita valutazione – che al pregiudizio dedotto da parte ricorrente può ovviarsi mediante fissazione dell’udienza di trattazione del merito ex art. 55, comma 10, c.p.a.
La tutela cautelare può essere accordata, senza anticipare una valutazione definitiva sulla fondatezza del ricorso, mediante la fissazione dell'udienza di merito quando tale misura è idonea a ovviare al pregiudizio dedotto.
art. 55, comma 10, c.p.a.
accoglie la domanda cautelare ai soli fini di cui all’art. 55, co. 10, c.p.a., fissando l’udienza di merito per la data del 17 dicembre 2026.
Il giudice può accogliere la domanda cautelare ai soli fini della sollecita definizione del merito, fissando l'udienza di trattazione senza sospendere l'efficacia dell'atto impugnato.
Massime di principio
- Quando il pregiudizio cautelare dedotto dal ricorrente può essere adeguatamente fronteggiato mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre la sospensione dell'atto impugnato.
- L'accoglimento cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta necessariamente una valutazione definitiva sulla fondatezza delle censure, che resta impregiudicata fino alla trattazione del merito.
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