Cassazione Civile, Ordinanza n. 04288/2024 del 16/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Un proprietario di un fondo confinante con una strada comunale ha convenuto in giudizio il Comune e la Regione chiedendo il risarcimento dei danni derivati, prima, dal crollo di un muro di contenimento della strada e, poi, dalle opere di ricostruzione e ripristino che avrebbero occupato stabilmente parte del terreno, imposto una servitù di fatto di scolo delle acque e compromesso la stabilità del fondo. Il Tribunale ha riconosciuto solo in parte la domanda; in appello tutte le parti hanno impugnato la decisione. Il proprietario ha proposto ricorso principale deducendo: violazione del giudicato interno sul punto della sussistenza del danno; omesso esame del fatto decisivo consistente nel pregiudizio alla staticità/alle condizioni geomorfologiche del fondo; violazione di legge e omessa pronuncia/motivazione apparente sulla richiesta di risarcire i costi delle opere di consolidamento necessarie a rimediare ai danni già verificatisi. Il Comune ha proposto ricorso incidentale lamentando che la Corte d'appello gli avesse erroneamente attribuito la qualità di custode ex art. 2051 c.c. per danni che, invece, erano stati causati dalle modalità esecutive dei lavori appaltati e non dalla cosa in custodia; ha inoltre dedotto omesso esame del fatto che i danni derivavano dalle opere di ripristino e non dal crollo originario. La Regione ha resistito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ha accolto il secondo motivo del ricorso principale per omesso esame del fatto decisivo relativo alle alterate condizioni geomorfologiche del fondo, dichiarando assorbiti gli altri motivi del ricorso principale. Ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale del Comune, ritenendo erronea l'applicazione dell'art. 2051 c.c. perché i danni contestati non erano causati dalla cosa in custodia ma dalle modalità di esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore/ente committente diverso dal Comune; ha rigettato il secondo motivo incidentale come conseguenza della stessa ricostruzione fattuale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
la responsabilità del custode presuppone un rapporto di fatto con la cosa e il potere di fatto di governo su di essa; non si applica ai danni causati immediatamente e direttamente dalle modalità esecutive dei lavori di appalto eseguiti da terzi, ma ai danni provocati dalla cosa in custodia o dalla cosa come risultante all'esito dei lavori quando la cosa stessa sia effettiva causa del pregiudizio.
Massime di principio
- Il giudicato interno si forma solo sui capi e punti della decisione effettivamente statuiti dal giudice di primo grado e non contestati: se manca una pronuncia sulla necessità o utilità di un determinato intervento, non può ritenersi formato alcun giudicato su quel profilo.
- In tema di risarcimento del danno, il giudice di merito deve esaminare separatamente il pregiudizio già verificatosi e quello futuro: il fatto che un'opera elimini il rischio di ulteriori dissesti non esclude, di per sé, il diritto al ristoro dei danni già prodotti e delle opere necessarie a rimediare alle alterazioni già accertate.
- L'omesso esame di un fatto decisivo sussiste quando il giudice, pur avendo accertato in fatto un deterioramento del bene, omette di verificare se tale deterioramento richieda opere di consolidamento o ripristino e quindi integri un danno risarcibile.
- La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. richiede che il danno sia causalmente ricollegabile alla cosa e al potere di fatto del custode; non ricorre quando il pregiudizio derivi immediatamente dalle modalità con cui un appaltatore esegue lavori di restauro o manutenzione, specie se il soggetto evocato in giudizio non è il committente dei lavori né aveva potere di impedirne l'esecuzione.
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