Cassazione Civile, Ordinanza n. 25132/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva impugnato il diniego di rimborso, opposto dall'amministrazione finanziaria, delle somme corrisposte a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per gli anni 2010-2011. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 2, e 53 del TUA. Secondo la ricorrente, il diritto al rimborso spettava al solo presupposto del pagamento del tributo, senza che rilevassero la qualità del soggetto istante e le modalità del pagamento. Nella memoria ha inoltre sollecitato rimessione alle Sezioni Unite, rinvio pregiudiziale e questioni di legittimità costituzionale, ma tali profili sono stati superati dall'orientamento consolidato della Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, per le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica dovute al momento della fornitura dal fornitore, il soggetto legittimato a domandare il rimborso all'amministrazione è esclusivamente il fornitore/somministrante, quale soggetto che ha effettuato il pagamento indebito. Il consumatore finale, cui il tributo sia stato addebitato, può solo agire ordinariamente in ripetizione dell'indebito contro il fornitore; solo in via eccezionale può chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione se provi l'impossibilità o eccessiva difficoltà di tale azione, circostanza non ricorrente nel caso. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state integralmente compensate per le oscillazioni giurisprudenziali e la novità della questione, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
denuncia di violazione e falsa applicazione di legge
la doglianza di legittimità è stata esaminata e ritenuta infondata perché contrastante con l'orientamento consolidato della Corte
art. 380-bis.1 c.p.c.
memoria ex art. 380-bis.1
richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio e per le deduzioni ulteriori della parte
art. 14, comma 2, TUA
non attribuisce al consumatore finale, per il solo fatto di avere sopportato l'onere economico del tributo, la legittimazione al rimborso verso l'amministrazione; il rimborso spetta al soggetto tenuto al versamento, cioè il fornitore
art. 53 TUA
richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto al rimborso, ma non interpretato in senso favorevole alla tesi della legittimazione del consumatore finale
art. 6, comma 3, d.l. n. 511 del 1988
applicabile ratione temporis
le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica sono dovute, al momento della fornitura al consumatore finale, dal fornitore
L. n. 20 del 1989
conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989
norma di conversione del d.l. n. 511 del 1988, rilevante per la disciplina temporale dell'imposta
direttiva 2008/118/CE
contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE
la possibile non conformità della norma interna al diritto UE non basta, di per sé, a legittimare il consumatore finale a chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione
Massime di principio
- Nelle imposte addizionali sul consumo di energia elettrica assimilate alle accise, il soggetto passivo tenuto al versamento e quindi legittimato a chiedere il rimborso all'amministrazione è il fornitore dell'energia, non il consumatore finale che abbia sopportato l'onere in via di rivalsa.
- Il consumatore finale che abbia pagato indebitamente il tributo addebitato dal fornitore deve, in via ordinaria, agire in ripetizione dell'indebito contro il fornitore stesso.
- La domanda diretta di rimborso nei confronti dell'amministrazione da parte del consumatore finale è ammessa solo in via eccezionale, quando sia dimostrata l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di agire contro il fornitore; tale difficoltà va riferita alla concreta situazione del fornitore, non alla mera illegittimità unionale della norma interna.
- La mera sopportazione economica del tributo non è sufficiente a fondare la legittimazione al rimborso verso il fisco se l'ordinamento individua come debitore e pagatore dell'imposta un diverso soggetto.
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