Cassazione Penale, Sentenza n. 36452/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il ricorrente stato scarcerato per espiazione della pena il 16 marzo 2023. Di conseguenza non è possibile dare seguito a un eventuale accoglimento del ricorso. La dichiarazione di inammissibilità è stata pronunciata senza condanna alle spese e senza sanzione pecuniaria a carico del ricorrente
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato le istanze di affidamento in prova ai servizi sociali e di detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen.; la difesa denunciava vizio di motivazione, violazione di legge e travisamento dei fatti, sostenendo che il Tribunale si era fondato su elementi non in atti e su un provvedimento cautelare poi annullato, non aveva valutato gli elementi positivi emersi dalla relazione UEPE (buona condotta, lavoro, disponibilità a volontariato, comprensione del disvalore) né la situazione familiare, e non aveva compiuto la necessaria valutazione prognostica della recidiva richiesta dalla giurisprudenza
Norme richiamate
Costituzione, art. 27
Richiamata come parametro costituzionale relativo alle finalità della pena e alla dignità della persona, in connessione con l'accesso alle misure alternative
Codice di procedura penale, art. 298, comma 2
Rilevato nel motivo del ricorso come norma che investe la valutazione del giudice sui provvedimenti cautelari e l'incidenza di tali provvedimenti sull'accesso alle misure alternative; la Corte richiama che il Tribunale deve comunque valutare l'accesso alle misure alternative
Ordinamento penitenziario, art. 47 e art. 47-ter, comma 1-ter
Norme disciplinanti l'affidamento in prova ai servizi sociali e la detenzione domiciliare; il ricorrente lamentava il mancato esame degli elementi di idoneità soggettiva e comportamentale richiesti da tali disposizioni
Ordinamento penitenziario, art. 51-ter
Richiamata tra le norme di riferimento per l'esecuzione della pena e le misure alternative; implicita esigenza di valutazione prognostica della recidiva e del percorso di trattamento
Disp. att. c.p.p., art. 173
Richiesto come limite alla formulazione del motivo in cassazione (enunciazione nei limiti necessari alla motivazione); il motivo è stato proposto nei limiti di tale disposizione
Giurisprudenza citata
Sez. 5, n. 2552 del 11/12/2020, dep. 2021, Leonardi; Sez. U., n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta
Principi utilizzati dalla Corte: a) il ricorso contro il diniego di affidamento diventa inammissibile per carenza di interesse se, prima del giudizio di legittimità, il ricorrente è stato rimesso in libertà per espiazione della pena; b) la dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta automatica condanna alle spese o sanzione pecuniaria
Massime di principio
- Se il soggetto proprietario del ricorso viene rimesso in libertà per espiazione della pena prima della decisione di Cassazione, il ricorso avverso il diniego di misure alternative (affidamento in prova o detenzione domiciliare) può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
- Il Tribunale di Sorveglianza deve valutare la condotta successiva del detenuto e gli elementi positivi (relazioni UEPE, lavoro, partecipazione a trattamenti, legami familiari) per formulare una prognosi sulla non recidiva; il mero riferimento a provvedimenti cautelari sopravvenuti non esonera il giudice da questa valutazione
- I provvedimenti cautelari sopravvenuti possono essere considerati nel complesso probatorio, ma non possono automaticamente sostituire l'accertamento della condotta attuale e della possibilità di percorso rieducativo
- La sopravvenuta estinzione o espiazione della pena pregiudica l'interesse del ricorrente a ottenere la misura alternativa, perché gli effetti desiderati dall'affidamento (es. estinzione di alcuni effetti o percorso rieducativo) non si realizzeranno una volta esaurita la pena
- In situazioni analoghe è utile allegare e valorizzare documentazione aggiornata (relazioni UEPE recenti, attestazioni di lavoro, terapia o volontariato, situazione familiare) per dimostrare la modifica della prognosi di recidiva e scongiurare l'esito negativo fondato su precedenti provvedimenti cautelari
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