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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22721/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore procedente)

La controversia

Nell'espropriazione forzata presso terzi promossa da una creditrice contro un debitore esecutato, il giudice dell'esecuzione aveva accertato l'esistenza di un credito del terzo pignorato verso il debitore per euro 35.000, quale residuo prezzo di una compravendita di quote di beni immobili. Il terzo aveva proposto opposizione agli atti esecutivi sostenendo di aver già pagato, in data anteriore al pignoramento, parte o tutto il debito mediante assegno bancario e bonifico, e che la creditrice non aveva provato che quei pagamenti si riferissero ad altri crediti del debitore verso di lei. In cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., perché l'onere di provare l'eventuale diversa imputazione dei pagamenti sarebbe gravato sulla creditrice e non sul terzo; 2) violazione di norme in tema di assegno bancario, sostenendo che l'assegno non può contenere indicazioni di imputazione; 3) violazione dell'art. 2917 c.c., perché i pagamenti anteriori al pignoramento sarebbero opponibili alla procedente; 4) violazione dell'art. 1950 c.c. per non avere il giudice riconosciuto la compensabilità di un controcredito derivante dal pagamento fatto dalla ricorrente come fideiussore, sostenendo che il giudice avrebbe confuso surroga e regresso; 5) falsa applicazione dell'art. 2704 c.c. e omesso esame di documentazione bancaria, per non aver valorizzato gli elementi documentali prodotti ai fini dell'imputazione dei pagamenti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché, quando il debitore o il terzo pignorato eccepisce l'estinzione del debito tramite un assegno, l'assegno crea una presunzione circa l'esistenza di un rapporto fondamentale, e spetta al debitore/terzo dimostrare il collegamento oggettivo tra il pagamento effettuato e il credito pignorato. Il giudice di merito aveva correttamente ritenuto non provata l'ascrivibilità dei pagamenti al credito oggetto di pignoramento, valorizzando in modo unitario indizi contrari al collegamento, tra cui la mancanza di annotazioni univoche sull'assegno e la genericità della causale del bonifico, oltre al notevole intervallo temporale. Esclusa la prova della riferibilità dei pagamenti al credito pignorato, è stata ritenuta irrilevante anche la questione dell'anteriorità dei pagamenti rispetto al pignoramento, sicché non vi era violazione dell'art. 2917 c.c. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di adeguata esposizione del fatto processuale ex art. 366 c.p.c. e perché la questione del regresso risultava nuova in cassazione. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove documentali, estranea al giudizio di legittimità, oltre a non integrare correttamente il vizio di omesso esame di un fatto decisivo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    la prova del fatto estintivo mediante pagamento incombe sul debitore o terzo pignorato, ma nel caso dell'assegno opera una presunzione che richiede la dimostrazione del collegamento oggettivo tra pagamento e debito dedotto in giudizio

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro formale invocato per denunciare violazioni di legge; la Corte distingue però tra errore di diritto e richiesta di rivalutazione del merito

  • art. 1 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736

    la ricorrente lo invoca per sostenere che dall'assegno non possa ricavarsi l'imputazione del pagamento

  • art. 2917 c.c.

    i pagamenti anteriori al pignoramento sono opponibili solo se si sia provata la loro riferibilità al credito pignorato; in difetto, la questione dell'anteriorità resta irrilevante

  • art. 1950 c.c.

    la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e novità della questione; la Corte richiama la distinzione tra surroga e regresso del fideiussore che abbia pagato

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il ricorso deve contenere una chiara ed esauriente esposizione dei fatti di causa e del fatto processuale, tale da consentire alla Corte di comprendere il thema decidendum senza ricorrere ad altre fonti

  • art. 2704 c.c.

    la censura sul suo impiego è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare la valutazione delle prove documentali

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio denunciabile concerne l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione o la diversa valutazione di singoli elementi probatori

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel pignoramento presso terzi, chi eccepisce l'estinzione del debito mediante pagamento deve provare non solo l'avvenuto esborso, ma anche il collegamento oggettivo e univoco tra quel pagamento e il credito pignorato.
  • Quando il pagamento è effettuato con assegno, l'assegno stesso può fondare una presunzione dell'esistenza di un rapporto sottostante; se il pagamento è invocato come estintivo di un debito specifico, spetta al debitore/terzo superare tale presunzione dimostrando la riferibilità della dazione al debito controverso.
  • Se non è provata la riferibilità del pagamento al credito pignorato, diviene irrilevante stabilire se il pagamento sia avvenuto prima o dopo il pignoramento ai fini dell'opponibilità al creditore procedente.
  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere autosufficiente e deve esporre in modo chiaro il fatto processuale e il contenuto della contestazione; la mancanza di tali elementi rende la doglianza inammissibile.
  • Non è deducibile come vizio di legittimità una richiesta di nuova valutazione delle prove documentali o di diversa lettura degli indizi, salvo l'omesso esame di un fatto storico decisivo nel senso rigoroso elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, specie se richiedono accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito, neppure se la questione sia prospettata come violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveProveImpugnazioniMora
RamiEsecuzioniProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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