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Sentenza

Sentenza n. 12221/2026 - Roma, Sezione 2B

per la condanna dell’Amministrazione – previo accertamento dell’illegittimità del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti depositata dalla ricorrente in data 6.02.2026 – all’ostensione degli atti che ne costituiscono oggetto;

Giustizia amministrativa202603972

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 6 febbraio 2026

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata a Roma Capitale il 6 febbraio 2026 e la conseguente condanna dell'amministrazione all'ostensione dei documenti richiesti. Dopo la proposizione del ricorso, Roma Capitale ha dichiarato di avere osteso gli atti il 21 aprile 2026. La ricorrente ha confermato l'avvenuta ostensione e ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, nonché la condanna dell'amministrazione alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché gli atti richiesti sono stati ostesi dall'amministrazione nel corso del giudizio e la ricorrente ha confermato tale circostanza. Quanto alle spese, applicando il criterio della soccombenza virtuale, il giudice ha condannato Roma Capitale alla rifusione delle spese in favore della ricorrente, ritenendo rilevante che l'ostensione fosse intervenuta successivamente all'instaurazione del giudizio. Le spese sono state liquidate in 500 euro, oltre accessori di legge, con salvezza del diritto della ricorrente di ripetere il contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione ostende nel corso del giudizio i documenti richiesti con un'istanza di accesso e il ricorrente conferma l'avvenuta ostensione, viene meno l'interesse alla decisione sulla domanda di accesso e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • Ai fini della regolazione delle spese, l'ostensione intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso consente di applicare il criterio della soccombenza virtuale e di porre le spese a carico dell'amministrazione, anche se il giudizio si conclude senza una pronuncia di merito sull'illegittimità del silenzio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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