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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9996/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna la sentenza della Corte d'assise di Ravenna (15/11/2021) che aveva assolto Re e Castellani, dirigenti del reparto di medicina, dall'accusa di omicidio omissivo per la morte della paziente Calderoni Rosa dopo che l'infermiera Poggiali aveva somministrato due fiale di cloruro di potassio. Il ricorrente contesta che il giudice di merito abbia erroneamente interpretato il fatto come reato di pericolo trasformando il reato di evento in mero pericolo, abbia escluso la responsabilità sulla base della sola impossibilità di rimuovere la dipendente (invece di valutare l'omessa attivazione del garante) e non abbia affrontato correttamente la verifica della causalità nel reato omissivo improprio né la possibile sussistenza del dolo eventuale o della prevedibilità/evitabilità dell'evento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendolo fondato. Ha richiamato i principi sul reato omissivo improprio: esistenza di posizione di garanzia, obbligo di attivarsi alla luce della situazione tipica, necessità di verificare concretezza della violazione di regole cautelari, prevedibilitĂ  e evitabilitĂ  dell'evento e nesso causale; ha altresì osservato che il giudice di merito ha trasformato il reato di evento in reato di pericolo e non ha compiuto l'istruttoria necessaria per valutare le condotte di Poggiali e degli imputati né la percepibilitĂ  degli indicatori di pericolo. Conseguentemente ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'assise di Ravenna in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 40 cod. pen.

    Fondamento della responsabilitĂ  per omissione: stabilisce la disciplina della causalitĂ  quando l'omissione è causa dell'evento; la sentenza richiama che la posizione di garanzia crea l'obbligo di attivarsi e che la semplice inerzia puĂ² costituire violazione dell'obbligo giuridico e integra rapporto causale.

  • art. 575 cod. pen.

    Norma di riferimento per l'omicidio; il reato di cui gli imputati erano gravati rispetto alla morte della paziente.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla formula di assoluzione adottata dal giudice di merito (assoluzione ex art. 129 c.p.p.).

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel ricorso dal Procuratore (contesto processuale/impugnatorio); la gravità della questione di diritto sollevata riguarda l'erronea applicazione di norme processuali e sostanziali nella motivazione della sentenza impugnata.

  • Giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, n. 32216 del 20/06/2018, Capobianco)

    Principio richiamato: la titolaritĂ  della posizione di garanzia non determina responsabilitĂ  automatica; occorre verificare violazione di regole cautelari, prevedibilitĂ  ed evitabilitĂ  dell'evento e nesso causale (concretizzazione del rischio).

  • Giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 28701 del 12/05/2010, A.)

    Principio secondo cui il dolo eventuale nell'omesso impedimento puĂ² sussistere quando siano percepibili segnali perspicui e peculiari dell'evento illecito caratterizzati da elevato grado di anormalitĂ .

Massime di principio

  • La responsabilitĂ  per reato omissivo improprio richiede accertamento concreto della posizione di garanzia, della violazione di regole cautelari, della prevedibilitĂ  e dell'evitabilitĂ  dell'evento, non è automatica per la sola qualifica formale di garante.
  • Il dolo eventuale è compatibile con il reato omissivo improprio quando vi siano indicatori chiari e anomali dell'evento percepibili dal garante; non serve che l'evento sia voluto in modo diretto.
  • Non è corretto trasformare un reato di evento in un reato di pericolo senza esaminare le prove sulla condotta omessa, sulla percezione del rischio da parte del garante e sul nesso causale adeguato tra omissione ed evento.
  • L'assenza della possibilitĂ  immediata di rimuovere un terzo (es. un dipendente) non esclude automaticamente responsabilitĂ : va valutato se atti idonei e concretamente esigibili (segnalazioni, provvedimenti interni, allarme alle autoritĂ ) avrebbero potuto prevenire l'evento e se fossero percepiti come necessari dal garante.
  • Il giudice di merito deve motivare in modo puntuale la valutazione della prevedibilitĂ /evitabilitĂ  e del nesso causale nell'omissione; la mancata istruttoria e l'uso di argomenti processuali esterni (es. rinvii di altro procedimento) possono giustificare annullamento e rinvio.

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