Ordinanza n. 1656/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 03823/2025, emessa il 13.11.2025 dal TAR Lombardia, sede di Milano, Sez. III, nel proc. n. 1205/2025, R.G. Ric. pubblicata e notificata il 25.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha ancora deciso definitivamente sull’ammissibilità del ricorso né sulla domanda di ottemperanza. Ha segnalato alle parti le questioni rilevate d’ufficio, assegnando trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza per il deposito di memorie limitate a tali profili. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 19 giugno 2026.
Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia relativa alla revoca del nulla osta all’ingresso in favore di un lavoratore straniero
Esito
La controversia
La società ha proposto ricorso per ottemperanza della sentenza del TAR Lombardia n. 3823/2025, pubblicata e notificata il 25 novembre 2025, chiedendo l’esecuzione degli obblighi ritenuti derivanti dalla pronuncia. Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., tre possibili cause di inammissibilità: la mancata regolarizzazione della procura alle liti entro il termine assegnato con precedente ordinanza e neppure successivamente; la possibile natura autoesecutiva della sentenza, avendo essa ripristinato la situazione giuridica preesistente alla revoca del nulla osta all’ingresso di un lavoratore straniero, con conseguente apparente mancanza di necessità di ulteriori provvedimenti del giudice dell’ottemperanza; la richiesta di imporre adempimenti al Ministero degli Affari Esteri, amministrazione non parte del giudizio di cognizione e non intimata neppure nel giudizio di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Quando il giudice rileva d’ufficio una questione che può condurre a una decisione sfavorevole per una parte, deve sottoporla al contraddittorio, assegnando un termine per il deposito di memorie prima della decisione.
art. 112 c.p.a.
Norma disciplinante il giudizio di ottemperanza, richiamata implicitamente dalla natura dell’azione proposta; il testo non esplicita una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d’ufficio possibili cause di inammissibilità, deve sottoporle previamente al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per memorie limitate alle questioni rilevate.
- Il ricorso per ottemperanza può risultare inammissibile quando la sentenza da eseguire abbia già ripristinato la situazione giuridica preesistente e sia quindi qualificabile come autoesecutiva, non richiedendo ulteriori provvedimenti attuativi del giudice dell’ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere ordinati adempimenti nei confronti di un’amministrazione che non sia stata parte del giudizio di cognizione e che non sia stata intimata nel giudizio di ottemperanza.
- La mancata regolarizzazione della procura alle liti entro il termine assegnato dal giudice può costituire causa di inammissibilità del ricorso.
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