Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1656/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 03823/2025, emessa il 13.11.2025 dal TAR Lombardia, sede di Milano, Sez. III, nel proc. n. 1205/2025, R.G. Ric. pubblicata e notificata il 25.11.2025.

Giustizia amministrativa202600081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha ancora deciso definitivamente sull’ammissibilità del ricorso né sulla domanda di ottemperanza. Ha segnalato alle parti le questioni rilevate d’ufficio, assegnando trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza per il deposito di memorie limitate a tali profili. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 19 giugno 2026.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia relativa alla revoca del nulla osta all’ingresso in favore di un lavoratore straniero

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha proposto ricorso per ottemperanza della sentenza del TAR Lombardia n. 3823/2025, pubblicata e notificata il 25 novembre 2025, chiedendo l’esecuzione degli obblighi ritenuti derivanti dalla pronuncia. Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., tre possibili cause di inammissibilità: la mancata regolarizzazione della procura alle liti entro il termine assegnato con precedente ordinanza e neppure successivamente; la possibile natura autoesecutiva della sentenza, avendo essa ripristinato la situazione giuridica preesistente alla revoca del nulla osta all’ingresso di un lavoratore straniero, con conseguente apparente mancanza di necessità di ulteriori provvedimenti del giudice dell’ottemperanza; la richiesta di imporre adempimenti al Ministero degli Affari Esteri, amministrazione non parte del giudizio di cognizione e non intimata neppure nel giudizio di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Quando il giudice rileva d’ufficio una questione che può condurre a una decisione sfavorevole per una parte, deve sottoporla al contraddittorio, assegnando un termine per il deposito di memorie prima della decisione.

  • art. 112 c.p.a.

    Norma disciplinante il giudizio di ottemperanza, richiamata implicitamente dalla natura dell’azione proposta; il testo non esplicita una specifica interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva d’ufficio possibili cause di inammissibilità, deve sottoporle previamente al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per memorie limitate alle questioni rilevate.
  • Il ricorso per ottemperanza può risultare inammissibile quando la sentenza da eseguire abbia già ripristinato la situazione giuridica preesistente e sia quindi qualificabile come autoesecutiva, non richiedendo ulteriori provvedimenti attuativi del giudice dell’ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere ordinati adempimenti nei confronti di un’amministrazione che non sia stata parte del giudizio di cognizione e che non sia stata intimata nel giudizio di ottemperanza.
  • La mancata regolarizzazione della procura alle liti entro il termine assegnato dal giudice può costituire causa di inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.