Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34631/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lavoratrice aveva agito nei confronti dell'INPS chiedendo la corresponsione dell'indennità di disoccupazione (ASpI), ma sia il primo giudice sia la corte d'appello avevano respinto la domanda ritenendo non provati, e prima ancora non allegati, i requisiti costitutivi del diritto. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi connessi, omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 2116, 2729 c.c., 27 R.D.L. n. 636/1939 e 40 L. n. 153/1969, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso la prova dei requisiti pur in presenza di documenti prodotti in primo grado, in particolare il certificato del Centro per l'Impiego e la comunicazione del licenziamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava su una duplice ratio decidendi autonoma: da un lato la mancata prova dei requisiti costitutivi del diritto, dall'altro la loro mancata allegazione nel giudizio di merito. Il ricorso attaccava solo la prima ratio, senza censurare specificamente la seconda; pertanto, anche se la doglianza sulla prova fosse stata fondata, la sentenza sarebbe comunque rimasta sorretta dalla ratio non impugnata. La Corte ha inoltre ricordato che la mera produzione documentale non equivale all'assolvimento dell'onere di allegazione, occorrendo il richiamo nel corpo dell'atto dello specifico contenuto dei documenti. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2116 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro sostanziale in tema di prestazioni previdenziali, ma senza che la Corte ne affronti nel merito l'applicazione, perché il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di censura della ratio decidendi autonoma.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova per presunzioni, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione, per inammissibilità del ricorso.

  • art. 27 R.D.L. n. 636/1939

    richiamato dalla ricorrente quale base normativa della prestazione previdenziale, senza esame di merito per l'inammissibilità.

  • art. 40 L. n. 153/1969

    richiamato dalla ricorrente quale ulteriore base normativa della prestazione, senza esame di merito per l'inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da una duplice ratio decidendi autonoma, il ricorso per cassazione è inammissibile se censura una sola delle ragioni poste a fondamento della decisione e lascia intatta l'altra.
  • La mera produzione di documenti in giudizio non equivale di per sé all'onere di allegazione: occorre che il contenuto specifico dei documenti sia richiamato e fatto valere nell'atto introduttivo in modo da renderne chiara la rilevanza ai fini del diritto azionato.
  • Una doglianza sull'insufficienza o erroneità della prova non può condurre alla cassazione della sentenza se permane autonoma una ratio non impugnata che riguarda l'omessa allegazione dei fatti costitutivi del diritto.
  • Nel giudizio di legittimità, l'interesse alla censura richiede che il ricorrente aggredisca tutte le rationes decidendi che sorreggono la decisione impugnata, poiché l'eventuale fondatezza di una sola doglianza è inidonea a travolgere la pronuncia.

Come è indicizzato

MateriePrestazioni previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.