Sentenza n. 2869/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. della nota prot. n. -OMISSIS- del 20/5/2025, notificata alla ricorrente, a mezzo p.e.c. in data 26/5/2025, con la quale -OMISSIS- Spa ha provveduto all'esclusione della -OMISSIS- S.r.l. dalla procedura aperta n. -OMISSIS-, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico Operatore Economico ai sensi dell'art. 59, comma 3, D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di manutenzione dei telai Mercedes e Mitsubishi Fuso degli automezzi facenti parte del parco veicolare di -OMISSIS- CIG -OMISSIS-; 2. della relazione istruttoria del 4/4/2025 a firma del Direttore Acquisti di -OMISSIS- Spa richiamata nel provvedimento di cui al sub 1; 3. della Determina di -OMISSIS- del 14/5/2025 n. -OMISSIS-, richiamata nel provvedimento di cui al sub. 1; 4. di ogni altro atto presupposto e/o connesso e conseguente, nonché di tutti gli eventuali atti e verbali della procedura di gara, sin da ora da intendersi impugnati per illegittimità derivata dai vizi in questa sede denunciati; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, con conseguente risarcimento in forma specifica del danno causato alla ricorrente mediante subentro nello stesso o, in alternativa e meramente subordinata, per equivalente monetario; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- S.R.L. il 15\9\2025: per l’annullamento della Determina -OMISSIS- del 31/7/2025, con la quale -OMISSIS- Spa ha provveduto ad aggiudicare la gara di appalto relativa alla procedura aperta n. -OMISSIS-/ACU/2024, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico Operatore Economico ai sensi dell’art. 59, comma 3, D.Lgs. 36/2023, per l’affidamento del servizio di manutenzione dei telai Mercedes e Mitsubishi Fuso degli automezzi facenti parte del parco veicolare di -OMISSIS- - CIG -OMISSIS-; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- S.R.L. il 22\10\2025: per l’annullamento 1. dell’Accordo Quadro P.A. -OMISSIS- del 22/9/2025, di contenuto sconosciuto, depositato nel presente giudizio dalla Stazione Appaltante in data 6/10/2025; 2. d’ogni altro atto, presupposto, connesso e conseguenziale e comunque lesivo degli interessi della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro relativo al servizio di manutenzione di automezzi, disposta per irregolarità contributiva risultante dal DURC
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla gara, deducendo, in primo luogo, che l'irregolarità contributiva non fosse definitivamente accertata, poiché l'invito a regolarizzare era stato notificato dall'INPS il 31 marzo 2025 e il debito era stato estinto il giorno successivo. Ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 30 gennaio 2015, l'irregolarità si sarebbe consolidata soltanto decorso il termine di quindici giorni dall'invito a regolarizzare. Con il secondo motivo ha contestato la motivazione dell'esclusione, ritenendola viziata da errori istruttori e da sviamento, anche alla luce degli iniziali accertamenti di regolarità successivamente corretti dalla stazione appaltante. Con il terzo motivo ha chiesto l'accertamento incidentale dell'inesistenza di una violazione contributiva definitivamente accertata, ai sensi dell'art. 8 c.p.a. La ricorrente ha inoltre proposto motivi aggiunti contro l'aggiudicazione ad altra impresa e, successivamente, contro l'accordo quadro stipulato, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro o, in subordine, il risarcimento per equivalente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibili i motivi aggiunti. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la ricorrente aveva riconosciuto il debito contributivo e chiesto la rateizzazione, ma aveva violato il relativo piano mediante pagamenti tardivi, omesso pagamento di alcune rate e versamenti di importo errato. Ne era derivata la revoca della rateizzazione e il rilascio di un DURC negativo riferito al febbraio 2025. L'impresa non era quindi regolare né alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato al 20 dicembre 2024, né fino al pagamento del saldo dell'1 aprile 2025. Tale pagamento era successivo al termine di gara e non poteva sanare retroattivamente la causa di esclusione. Secondo il TAR, l'art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023 prevede l'esclusione automatica per violazioni gravi e definitivamente accertate degli obblighi contributivi, salvo che il pagamento, l'impegno vincolante o l'estinzione del debito si perfezionino anteriormente alla scadenza per la presentazione dell'offerta. La stazione appaltante non dispone di margini di valutazione discrezionale sulla sussistenza della violazione certificata dagli enti competenti. Sono stati respinti anche i motivi relativi al difetto di istruttoria e di motivazione, poiché l'istruttoria era stata ritenuta accurata e idonea a ricostruire la posizione contributiva. I motivi aggiunti contro l'aggiudicazione e l'accordo quadro sono stati dichiarati inammissibili per difetto di legittimazione, poiché l'operatore economico legittimamente escluso non può impugnare l'aggiudicazione disposta a favore di un'altra impresa. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, in favore della stazione appaltante; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti della controinteressata non costituita.
Norme richiamate
art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023
È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali [...] purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta
La violazione contributiva grave e definitivamente accertata determina l'esclusione automatica. L'eccezione opera soltanto se il pagamento, l'impegno vincolante o l'estinzione del debito si perfezionano prima della scadenza del termine per presentare l'offerta.
Allegato II.10 al d.lgs. 36/2023
Individua le violazioni gravi rilevanti ai fini dell'esclusione prevista dall'art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023.
art. 8 c.p.a.
È stato invocato dalla ricorrente per ottenere l'accertamento incidentale della posizione contributiva; la relativa censura è stata ritenuta infondata in ragione dell'accertamento risultante dal DURC e dalla documentazione istruttoria.
art. 4 d.m. 30 gennaio 2015
La ricorrente ne ha invocato il termine decorrente dall'invito a regolarizzare, ma il TAR ha ritenuto decisiva la pregressa inosservanza del piano di rateizzazione e la conseguente posizione contributiva irregolare alla data rilevante della gara.
art. 120 c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale del rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento; i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di legittimazione dell'operatore già legittimamente escluso.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023, il requisito di regolarità contributiva deve sussistere alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; il pagamento o l'estinzione del debito successivi a tale momento non possono sanare retroattivamente la causa di esclusione.
- La violazione degli obblighi contributivi integra una causa di esclusione automatica quando risulti grave e definitivamente accertata secondo la documentazione degli enti competenti, senza che la stazione appaltante possa svolgere una valutazione discrezionale sostitutiva dell'accertamento certificato.
- L'operatore economico che abbia ottenuto una rateizzazione deve rispettare integralmente il relativo piano; l'omesso o tardivo pagamento delle rate, nei casi previsti dal piano, può comportare la revoca della rateizzazione e il ripristino dell'irregolarità contributiva rilevante ai fini della gara.
- L'operatore economico legittimamente escluso dalla gara è privo di legittimazione a impugnare l'aggiudicazione a favore di un altro concorrente e gli atti successivi, quando i motivi aggiunti siano diretti esclusivamente a estendere l'impugnazione all'esito della procedura.
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