Cassazione Civile, Ordinanza n. 32101/2022 del 31/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori/opponenti)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio in materia sanzionatoria ex legge n. 689 del 1981. La parte oggi ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione di appello che aveva dichiarato inammissibile il gravame dell'Amministrazione. Con il primo motivo l'Agenzia deduceva violazione degli artt. 170 e 285 c.p.c., sostenendo che la notificazione della sentenza di primo grado, eseguita via PEC all'indirizzo dell'Amministrazione, non fosse idonea a far decorrere il termine breve per impugnare; a suo dire, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata al funzionario delegato che l'aveva rappresentata in primo grado. Con il secondo motivo, assorbito, denunciava violazione degli artt. 81 c.p.c. e 23 della legge n. 689 del 1981, assumendo che la legittimazione ad impugnare spettasse all'articolazione territoriale che aveva emesso l'ordinanza opposta e non all'Agenzia in quanto tale, richiamando la riforma organizzativa delle Agenzie fiscali e la loro personalità giuridica autonoma. Il testo mostra che il ricorso era diretto a ottenere la cassazione della statuizione di inammissibilità dell'appello.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ritiene infondato il primo motivo perché, per le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi di propri dipendenti, l'art. 16 del D.L. n. 179 del 2012 impone la notificazione esclusivamente per via telematica agli indirizzi PEC comunicati ai sensi del comma 12; quindi la notifica della sentenza all'indirizzo PEC dell'Agenzia era rituale e idonea a far decorrere il termine breve di 30 giorni ex art. 325 c.p.c. Ne consegue la correttezza della declaratoria di inammissibilità dell'appello, proposto dopo la scadenza del termine. Il secondo motivo è dichiarato assorbito, perché una volta confermata l'inammissibilità del gravame ogni questione sulla legittimazione del soggetto che lo aveva proposto diviene irrilevante. La ricorrente è condannata alle spese e viene dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 170 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare la validità della notificazione della sentenza ai fini del termine breve di impugnazione
art. 285 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione della sentenza di primo grado
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro del vizio processuale dedotto con il primo motivo
art. 417 bis c.p.c.
richiamato nel pregresso orientamento giurisprudenziale per le notificazioni alle amministrazioni statali avvalentesi di propri dipendenti
art. 82 del R.D. n. 37 del 1934
richiamato per l'ipotesi in cui il funzionario costituito non elegga domicilio
art. 16 del D.L. n. 179 del 2012
interpretato nel senso che le comunicazioni e notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio mediante propri dipendenti devono avvenire esclusivamente per via telematica agli indirizzi PEC comunicati ai sensi del comma 12
art. 289, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76 del 2020
richiamato come integrazione successiva della disciplina dell'art. 16 del D.L. n. 179 del 2012
art. 325 c.p.c.
richiamato per il termine breve di 30 giorni decorrente dalla notificazione della sentenza
art. 81 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo in tema di legittimazione ad impugnare
art. 23 della legge n. 689 del 1981
richiamato nel secondo motivo in relazione alla legittimazione dell'ufficio o articolazione territoriale che ha emesso l'ordinanza opposta
D. Lgs. n. 300 del 1999
richiamato dalla ricorrente come fonte della personalità giuridica delle Agenzie fiscali e della mancanza di soggettività delle articolazioni territoriali
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Per le pubbliche amministrazioni che si difendono avvalendosi di propri dipendenti, la notificazione della sentenza idonea a far decorrere il termine breve per impugnare deve essere eseguita esclusivamente via PEC all'indirizzo comunicato ai sensi della disciplina speciale; notifiche effettuate con modalità diverse non producono l'effetto decadenziale.
- La disciplina speciale delle notificazioni telematiche alle pubbliche amministrazioni prevale sul diverso orientamento anteriore che richiedeva la notificazione al funzionario delegato, ormai superato.
- Se la sentenza è stata validamente notificata all'indirizzo PEC previsto dalla legge, l'impugnazione proposta oltre il termine breve è inammissibile.
- Quando il ricorso viene rigettato su un motivo che conferma l'inammissibilità dell'impugnazione, gli ulteriori motivi che attengono a questioni di legittimazione o di merito processuale possono restare assorbiti.
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