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Sentenza

Sentenza n. 384/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’ottemperanza da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla Sentenza del Tribunale di Teramo, Giudice del Lavoro, n. 160/23 su R.G. 2200/22, avente ad oggetto Retribuzione Professionale Docente.

Giustizia amministrativa202500339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non ancora formalmente completata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, Giudice del Lavoro, n. 160/2023, relativa alla corresponsione della retribuzione professionale docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto cumulativamente un ricorso per ottemperanza, chiedendo l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, Giudice del Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere loro le somme dovute a titolo di retribuzione professionale docente, secondo i criteri indicati nella sentenza, oltre agli accessori di legge. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato una relazione e documentazione attestanti l'avvenuto svolgimento delle procedure esecutive. Le ricorrenti hanno quindi dichiarato che la sentenza era stata integralmente eseguita, chiedendo tuttavia la condanna del Ministero alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore del difensore antistatario.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa delle ricorrenti era stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio mediante la corresponsione di quanto dovuto in esecuzione del giudicato. Il Collegio ha escluso la condanna del Ministero alle spese secondo la soccombenza virtuale: l'accredito delle differenze retributive era stato disposto con cedolino straordinario di agosto 2025, mentre il ricorso era stato notificato e depositato il 30 luglio 2025, quando le attività esecutive risultavano già poste in essere dall'Amministrazione. Ha inoltre considerato che le ricorrenti avevano comunicato la cessazione della materia del contendere soltanto a ridosso della camera di consiglio, senza rappresentarla tempestivamente. Per tali ragioni le spese sono state compensate tra le parti.

Massime di principio

  • Quando la pretesa azionata con il giudizio di ottemperanza viene integralmente soddisfatta dall'amministrazione nel corso del processo, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
  • La dichiarazione di cessata materia del contendere non comporta necessariamente la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: la regolazione delle spese può tener conto del fatto che l'attività esecutiva era già stata avviata o sostanzialmente completata prima della proposizione del ricorso e che la parte ricorrente abbia comunicato tardivamente l'avvenuto soddisfacimento della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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