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Sentenza

Sentenza n. 337/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'accertamento, del diritto della ricorrente alla revisione prezzi, maturato a far data dal novembre 2018, nell’ambito del contratto stipulato tramite Ordinativo Principale di Fornitura del 28 gennaio 2014 prot. 412(CIG 44111145003), emesso dall’Istituto Comprensivo Statale - scuola ad indirizzo musicale diAlezio (LE) )–nell’ambito della convenzione Consip sottoscritta da Dussmann «per l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione» e, ove occorrer possa, per l’annullamento della nota prot.7529 del 6 ottobre 2023, comunicata in pari data, con la quale l’Istituto Comprensivo Statale - scuola ad indirizzo musicale di Alezio ha opposto diniego all’istanza di revisione prezzi formulata dalla Dussmann Service s.r.l.; nonché per la condanna al pagamento in favore della ricorrente: - dell’importo complessivo di € 4.068,00 oltre IVA dovuto a titolo di revisione prezzi per il periodo dal novembre 2018 al 17 marzo2020 - degli interessi moratori decorrenti dal dì del dovuto al saldo.

Giustizia amministrativa202301277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di revisione prezzi relativa a un contratto di servizi di pulizia scolastica, con domanda di pagamento dei compensi revisionali e degli interessi moratori

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

L’impresa ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla revisione dei prezzi maturato dal novembre 2018 nell’ambito di un contratto di servizi stipulato mediante ordinativo principale di fornitura del 28 gennaio 2014, nonché, ove occorrente, l’annullamento del diniego opposto dall’Istituto scolastico il 6 ottobre 2023. Ha domandato inoltre la condanna al pagamento di euro 4.068,00 oltre IVA, per il periodo dal novembre 2018 al 17 marzo 2020, e degli interessi moratori. A sostegno ha dedotto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.; il diritto alla revisione in base alla convenzione Consip e al capitolato tecnico; l’insussistenza della prescrizione quinquennale; la correttezza della quantificazione e la spettanza degli interessi moratori ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 231/2002. Nel corso del giudizio l’impresa ha comunicato l’avvenuto pagamento integrale di quanto richiesto e ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione esclusiva sulla controversia, ritenendo applicabile l’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. alle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti di servizi a esecuzione continuata o periodica soggetti all’art. 115 d.lgs. n. 163/2006. Ha chiarito che tale giurisdizione comprende sia l’an sia il quantum della revisione, senza che rilevi la natura di diritto soggettivo della pretesa, poiché la giurisdizione esclusiva prescinde dalla distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi. Ha poi dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il pagamento intervenuto nelle more aveva integralmente e irretrattabilmente soddisfatto la pretesa azionata, facendo venir meno ogni utilità residua della pronuncia di merito. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità e complessità della controversia, anche con riguardo alla questione di giurisdizione.

Norme richiamate

  • art. 115 d.lgs. n. 163/2006

    Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.

    La disposizione introduce una disciplina speciale e imperativa della revisione prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture a esecuzione periodica o continuata, prevalente sulla disciplina generale dell’art. 1664 c.c.; le clausole difformi sono nulle nella parte incompatibile.

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.

    Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie (…) relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 (…)

    La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende tutte le controversie sulla revisione prezzi, sia quanto all’an sia quanto al quantum, anche quando la pretesa abbia consistenza di diritto soggettivo patrimoniale.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere ricorre quando un’attività amministrativa sopravvenuta soddisfa pienamente e irretrattabilmente la pretesa azionata, senza lasciare al ricorrente alcuna utilità residua derivante dalla decisione di merito.

  • art. 4, comma 1, d.lgs. n. 231/2002

    Invocato dalla ricorrente a fondamento della domanda di interessi moratori; la questione non è stata esaminata nel merito a seguito della cessazione della materia del contendere.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione all’assenza di prescrizione quinquennale; la questione non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla revisione dei prezzi nei contratti pubblici di servizi o forniture a esecuzione periodica o continuata soggetti all’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., sia per l’an sia per il quantum della pretesa.
  • La disciplina dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 è speciale e imperativa: prevale sulla disciplina civilistica generale dell’art. 1664 c.c. e si inserisce automaticamente nel contratto, rendendo nulle le clausole incompatibili nella parte difforme, senza travolgere necessariamente l’intero contratto.
  • La natura di diritto soggettivo patrimoniale della pretesa alla revisione prezzi non esclude la giurisdizione esclusiva amministrativa, che opera indipendentemente dalla distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l’attività amministrativa o il comportamento dell’amministrazione abbia soddisfatto integralmente e irretrattabilmente la pretesa azionata, eliminando ogni utilità residua della pronuncia di merito.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneSopravvenuta carenza di interesse

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