Cassazione Penale, Sentenza n. 284/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza che aveva confermato la loro responsabilità per un tentativo di rapina in concorso: contestavano (1) la qualificazione della loro partecipazione come dolo di concorso ai sensi dell'art. 110 c.p., ritenendo che la loro mera fuga non dimostrasse consenso e contributo all'azione; (2) il riconoscimento dell'aggravante per uso di arma ai sensi dell'art. 628, comma 3, n.1 c.p.; (3) il diniego dell'attenuante della speciale tenuità del fatto ex art. 62, n.4 c.p.; (4) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, per Daoudi, la mancata considerazione del versamento a titolo riparatorio; (5) la mancata riduzione della pena per il tentativo (riduzione di un terzo) e insufficiente motivazione sulla quantificazione della pena; (6) invocavano inoltre l'effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.86/2024 relativa alla lieve entità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la gran parte dei motivi affermando che le valutazioni di fatto sulla partecipazione (dolo di concorso) e sulla non tenuità del danno sono riservate al giudice di merito e prive di vizio logico-giuridico nel caso concreto (i ricorrenti erano stati sorpresi a "cerchiare" la vittima mentre altri cercavano di sottrarre il borsello e uno aveva una tronchesina). Ha ritenuto corretta la comunicabilità dell'aggravante per uso di arma come circostanza oggettiva ai concorrenti (art.70, comma 1, n.1 c.p.). Ha negato l'attenuante speciale di cui all'art.62 n.4 c.p. perché la rapina è reato plurioffensivo e il borsello conteneva denaro e carte, pertanto il danno non era di speciale tenuità. Ha confermato il diniego delle attenuanti generiche sulla base di giudizi individualizzati (per Nacir aggravato dallo stato di misura cautelare; per Daoudi il versamento non ritenuto indice di ravvedimento). Tuttavia ha accolto il motivo del Daoudi relativo al trattamento sanzionatorio per carenza di motivazione sulla quantificazione della pena: ha annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio in favore di Daoudi e ha rinviato per nuovo giudizio su pena ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano, lasciando impregiudicata l'affermazione di responsabilità. Il ricorso di Nacir è stato integralmente respinto e questi è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
La Corte territoriale ha ritenuto provato il contributo soggettivo dei ricorrenti al concorso di persone nel reato; la Cassazione conferma che la valutazione del dolo di partecipazione è di merito e non censurabile se fondata e non illogica.
art. 628, comma 3, n.1 c.p.
L'uso dell'arma (tronchesina) è stato considerato aggravante oggettiva; la Corte ha ritenuto corretta la comunicazione dell'aggravante ai concorrenti come circostanza relativa alle modalità e ai mezzi dell'azione criminosa.
art. 70, comma 1, n.1 c.p.
La circostanza oggettiva riguardante le modalità/mezzi dell'azione si comunica ai concorrenti; quindi l'uso dell'arma da parte di un correi rileva anche per gli altri.
art. 62, n.4 c.p.
L'attenuante della speciale tenuità non è applicabile se, valutando complessivamente l'offesa (anche alla libertà e all'integrità fisica), il danno o pericolo non è di speciale tenuità; per la rapina tale valutazione è rigorosa data la natura plurioffensiva del reato.
Sentenza Corte Costituzionale n. 86/2024
La decisione costituzionale amplia i presupposti di applicazione della lieve entità per l'art. 628, ma la Cassazione ha ritenuto che nel caso concreto la motivazione di merito escluda già la lieve entità, rendendo il motivo inammissibile nel merito.
art. 63, comma 4 c.p.
Il criterio moderatore può essere valutato dal giudice di merito nella determinazione della pena; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia operato una valutazione discrezionale non viziata.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente soccombente in Cassazione; applicata al ricorso rigettato di Nacir.
Massime di principio
- La sussistenza del dolo di concorso (art.110 c.p.) è tipicamente una valutazione di fatto riservata al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se emerge un vizio logico-giuridico.
- L'uso di un'arma o di mezzi pericolosi è una circostanza oggettiva che, se inerente alle modalità del reato, si comunica ai concorrenti (art.70 c.p.) anche se soltanto uno dei correi impugna l'arma.
- L'attenuante della speciale tenuità (art.62 n.4) è di applicazione restrittiva nei reati plurioffensivi come la rapina: va valutata complessivamente considerando danno patrimoniale e offesa alla libertà/integrità della vittima.
- Il versamento di una somma a titolo riparatorio non determina automaticamente il riconoscimento di attenuanti o ravvedimento; il giudice valuta la sincerità e il contesto probatorio.
- La determinazione della pena è largamente discrezionale: mancanze motivazionali specifiche sul trattamento sanzionatorio possono giustificare annullamento limitato alla quantificazione della pena senza rimettere in causa la responsabilità.
- Le decisioni costituzionali intervenute dopo il giudizio di merito possono essere dedotte in cassazione, ma se la motivazione di merito dimostra chiaramente la gravità della condotta la nuova norma sovraordinata potrebbe non alterare l'esito.
- Lo stato di sottoposizione a misure cautelari o la recidiva sono elementi che aggravano il disvalore del fatto e legittimano il diniego di attenuanti o una pena più severa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 120/2025 del 03/01/2025
- Sentenza penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 121/2025 del 03/01/2025
- Sentenza penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 123/2025 del 03/01/2025
- Sentenza penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 124/2025 del 03/01/2025
- Sentenza penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 125/2025 del 03/01/2025
- Sentenza penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 127/2025 del 03/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →