Sentenza del 10/11/2016 n. 8511 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Responsabilità solidale del curatore - Debiti di imposta maturati successivamente alla sentenza di fallimento - Riscossione mediante cartella esattoriale - Legittimità - Non sussiste - Motivazione specifica dell'atto impositivo - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa non può essere validamente fatta valere tramite una mera cartella esattoriale. L'atto rivolto al curatore deve avere natura di avviso di accertamento e indicare in modo specifico le ragioni della responsabilità erariale, nonché il comportamento concretamente contestato e il collegamento con l'uso scorretto dell'attivo fallimentare. In assenza di tale motivazione, la riscossione è illegittima.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità della riscossione, mediante una semplice cartella esattoriale, di debiti tributari maturati dopo la sentenza dichiarativa di fallimento e imputati solidalmente al curatore. La questione riguardava la necessità che l'Amministrazione dimostrasse e motivasse specificamente la responsabilità personale del curatore, collegandola a un utilizzo non corretto dell'attivo fallimentare.
Norme richiamate
Disciplina della riscossione delle imposte sui redditi
Quando l'Amministrazione pretende di far valere la responsabilità solidale del curatore per debiti tributari sorti dopo il fallimento, non è sufficiente una cartella esattoriale: occorre un atto impositivo motivato.
Disciplina della responsabilità del curatore fallimentare
La responsabilità del curatore non deriva automaticamente dalla maturazione del debito fiscale durante la procedura, ma deve essere collegata a un non corretto utilizzo dell'attivo fallimentare e deve essere specificamente dimostrata dall'Ufficio.
Massime di principio
- La cartella esattoriale non può sostituire l'avviso di accertamento quando l'Amministrazione introduce una responsabilità personale o solidale ulteriore rispetto al semplice debito tributario.
- La responsabilità del curatore fallimentare deve essere provata in concreto: la sola esistenza di imposte maturate dopo la dichiarazione di fallimento non è sufficiente.
- L'atto impositivo deve spiegare quali condotte del curatore abbiano determinato o aggravato il mancato pagamento, con particolare riferimento all'eventuale uso scorretto dell'attivo fallimentare.
- In situazioni analoghe, occorre verificare sia la natura dell'atto notificato sia la completezza della sua motivazione; un atto privo delle ragioni della responsabilità può essere contestato per difetto di motivazione e per uso dello strumento di riscossione errato.
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