Sentenza n. 4433/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 302/2025, pubblicata in data 23 settembre 2025, emessa dal Tribunale di Varese, in funzione del Giudice del lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all’obbligo, sancito dalla sentenza del Tribunale di Varese, Giudice del lavoro, n. 302/2025, di riconoscere la Carta del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025, per complessivi 2.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Varese n. 302/2025, pubblicata il 23 settembre 2025 e notificata al Ministero il 25 ottobre 2025, passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere la Carta del docente per 500 euro annui per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per un totale di 2.500 euro. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento del giudicato e chiesto che l’Amministrazione vi desse esecuzione; ha inoltre domandato la condanna del Ministero al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è procedibile, essendo decorso dalla notifica della sentenza il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, il TAR ha accertato l’inottemperanza: la spettanza degli importi risulta documentata, il giudicato si è formato e il Ministero non ha dedotto di avere adempiuto. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare entro 90 giorni dalla notifica della sentenza gli importi riconosciuti, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore una volta decorso il termine assegnato all’Amministrazione; il commissario dovrà eseguire l’incarico nei successivi 60 giorni, determinando il residuo dovuto e adottando gli atti necessari, senza compenso. È stata respinta la domanda di penalità di mora: nel caso concreto l’astreinte sarebbe manifestamente iniqua, considerata la nomina del commissario ad acta e il ritardo principalmente riconducibile all’eccezionale mole di contenzioso seriale sulla Carta del docente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro per compensi e spese, oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso è procedibile in quanto è decorso, dopo la notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Il ricorso per ottemperanza è procedibile una volta trascorsi 120 giorni dalla notifica della sentenza da eseguire.
art. 114 c.p.a.
Nelle fattispecie in esame il Collegio ritiene di non accogliere la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro in considerazione dell’avvenuta nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione ed in quanto risulterebbe manifestamente iniqua in relazione al caso specifico, tenuto conto delle circostanze che hanno determinato il ritardo nell’esecuzione della sentenza da ricondurre principalmente all’eccezionale mole di contenzioso concernente il rilascio della carta elettronica del docente.
La penalità di mora può essere negata quando, valutate concretamente le circostanze, risulti manifestamente iniqua; nel caso esaminato rilevano la nomina del commissario ad acta e il ritardo principalmente dovuto all’eccezionale mole di contenzioso seriale sulla Carta del docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza da eseguire previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorso è procedibile.
- Accertata l’inottemperanza a un giudicato che riconosce somme dovute e in assenza di prova dell’adempimento da parte dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in concreto, risulti manifestamente iniqua; la nomina di un commissario ad acta e le circostanze che hanno determinato il ritardo nell’esecuzione possono giustificare tale valutazione.
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