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Ordinanza

Ordinanza n. 12252/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione in relazione all’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno inoltrata in data 11.04.2024 N. 36069 ai fini dell’esercizio della professione di docente per la disciplina: ADSS-SPEC. SOSTEGNO SCUOLE SEC. DI II GRADO

Giustizia amministrativa202505506

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento di un titolo spagnolo di specializzazione sul sostegno per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente aveva proposto un ricorso avverso l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento, presentata l'11 aprile 2024, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell'esercizio della professione docente per la disciplina ADSS. Il ricorso era stato già accolto con sentenza n. 17101/2025. Successivamente alla pubblicazione della sentenza, la ricorrente ha depositato un atto con il quale ha dichiarato di rinunciare sia al ricorso sia alla domanda di riconoscimento del titolo estero, intendendo iscriversi ai percorsi formativi attivati dall'INDIRE, per i quali la rinuncia a ogni domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero costituisce condizione di iscrizione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che il giudizio fosse già stato definito con la sentenza di accoglimento n. 17101/2025. Poiché la dichiarazione della ricorrente è intervenuta dopo la pronuncia, essa non integra una rinuncia al ricorso idonea a determinare l'estinzione del giudizio, ma una rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza. Tale rinuncia è rimessa alla libera scelta della parte vittoriosa e non richiede alcuna intermediazione o pronuncia giudiziale costitutiva. Non essendo quindi necessaria una nuova statuizione giurisdizionale, il Collegio ha dichiarato il non luogo a provvedere.

Massime di principio

  • Quando la parte vittoriosa rinuncia agli effetti favorevoli di una sentenza già pronunciata, la dichiarazione integra una rinuncia agli effetti della decisione e non richiede una specifica intermediazione o pronuncia giudiziale costitutiva.
  • Se il giudizio è già stato definito con una sentenza, una dichiarazione successiva della parte non può essere qualificata come rinuncia al ricorso tale da imporre l'estinzione del giudizio; ove riguardi gli effetti favorevoli della sentenza, il giudice dichiara il non luogo a provvedere.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini e notificazione del ricorso
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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