Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2018/33

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/33 della Commissione, del 28 settembre 2017, che stabilisce le norme tecniche di attuazione con riguardo al formato di presentazione standardizzato del riepilogo delle spese e del suo simbolo comune a norma della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce un modello uniforme, obbligatorio e dettagliato per il riepilogo delle spese che i prestatori di servizi di pagamento devono fornire al titolare del conto. Definisce l’aspetto grafico, l’ordine delle informazioni, la gestione di pacchetti di servizi, interessi e informazioni supplementari, con l’obiettivo di migliorare confrontabilità, trasparenza e leggibilità per il consumatore. Precisa inoltre le condizioni di utilizzo del simbolo comune e le modalità di adattamento del modello in formato elettronico.

Norme tecniche di attuazione sul formato standardizzato del riepilogo annuale delle spese e del simbolo comune da usare per i conti di pagamento ai sensi della direttiva 2014/92/UE.

Ambito di applicazione

Si applica ai prestatori di servizi di pagamento che, nell’ambito della direttiva 2014/92/UE, devono fornire al consumatore il riepilogo delle spese relativo al conto di pagamento. Riguarda i conti di pagamento e le informazioni su spese, pacchetti di servizi, interessi addebitati o maturati e, se previsto dal diritto nazionale di recepimento, l’indicatore dei costi complessivi e altre informazioni supplementari. L’applicazione è armonizzata in tutta l’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri; sono previste alcune varianti solo quando la direttiva o le norme nazionali consentono o impongono specifiche informazioni aggiuntive.

Riepilogo delle spese e simbolo comune per i conti di pagamento

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/33 della Commissione fissa le norme tecniche di attuazione del formato standardizzato del riepilogo delle spese previsto dalla direttiva 2014/92/UE. La finalità è assicurare un documento uniforme, comparabile e comprensibile per il consumatore, così da aumentare trasparenza e facilità di confronto tra i servizi collegati ai conti di pagamento.

Finalità e quadro normativo

Il provvedimento si colloca nell’attuazione dell’articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2014/92/UE. I considerando sottolineano che i prestatori di servizi di pagamento devono fornire gratuitamente, almeno una volta all’anno, un riepilogo delle spese sostenute dal consumatore e, se del caso, informazioni sugli interessi relativi al conto. Il modello standardizzato deve agevolare il confronto tra offerte e assicurare l’uso della terminologia standardizzata dell’Unione richiamata anche dal regolamento delegato (UE) 2018/32.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica ai prestatori di servizi di pagamento tenuti a fornire il riepilogo delle spese al titolare del conto di pagamento. Riguarda le informazioni relative al conto di pagamento, alle spese sostenute, ai pacchetti di servizi connessi al conto, agli interessi addebitati o maturati e, se previsto dalle norme nazionali di recepimento della direttiva, all’indicatore dei costi complessivi e ad altre informazioni supplementari. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Struttura del modello e regole grafiche

L’articolo 1 impone l’uso del modello contenuto nell’allegato e vieta modifiche non espressamente consentite. Il documento deve essere in formato A4 verticale, recare in alto il titolo "Riepilogo delle spese" e il simbolo comune, rispettare un preciso ordine di sezioni, voci e sottovoci e utilizzare un determinato impianto tipografico: Arial o font analogo, dimensione 11, con titoli e sottotitoli in grassetto con dimensioni maggiori. È previsto l’uso del bianco e nero, salvo logo del prestatore e simbolo comune; le voci e le sottovoci devono usare specifiche tonalità di grigio e il documento deve essere numerato.

Simbolo comune e logo del prestatore

L’articolo 2 disciplina il simbolo comune, stabilendo i colori da usare se lo stesso è presentato a colori: sfondo RGB 0/51/153 e simbolo RGB 255/204/0. Il logo del prestatore deve avere dimensioni equivalenti a quelle del simbolo comune e può essere a colori solo se anche il simbolo comune è a colori. Se il riepilogo è stampato in bianco e nero, il simbolo comune deve restare chiaramente leggibile.

Dati identificativi delle parti e del conto

Gli articoli 3, 4 e 5 prescrivono l’inserimento del nome della banca o dell’intermediario, delle informazioni di contatto del prestatore, del nominativo e dell’indirizzo del titolare del conto, nonché del nome del conto e delle relative coordinate, tra cui BIC, IBAN, numero di conto nazionale e codice nazionale di avviamento bancario. Il periodo di riferimento e la data di rilascio del riepilogo devono essere indicati rispettivamente nelle righe "Periodo" e "Data".

Sintesi delle spese e degli interessi

L’articolo 9 richiede una sintesi delle spese e degli interessi con gli importi totali nelle quattro tabelle previste. Se gli interessi non si applicano, oppure se risultano pari a zero, il regolamento consente l’uso di diciture standardizzate solo nei casi in cui la normativa nazionale di recepimento della direttiva 2014/92/UE lo consenta o lo imponga. La stessa logica si applica alla tabella dell’indicatore dei costi complessivi, che compare solo se richiesta dal diritto nazionale.

Riepilogo dettagliato delle spese

L’articolo 10 impone di elencare tutte le spese sostenute nel periodo di riferimento. Le spese di fornitura o tenuta del conto confluiscono sotto la voce "Servizi generali del conto". Per ciascun servizio vanno indicati il nome del servizio, il numero di utilizzi, la spesa unitaria, il numero di volte in cui la spesa è stata addebitata e il totale. La struttura consente di cancellare alcune sottovoci o righe quando non vi siano servizi oppure quando non siano state superate le quantità previste da un pacchetto.

Gestione dei tipi di spese e delle variazioni nel tempo

L’articolo 11 richiede di rappresentare separatamente le diverse occasioni, canali o condizioni di addebito di uno stesso servizio. Rientrano qui, ad esempio, spese di attivazione e spese ricorrenti, canali diversi di fruizione del servizio, o il rispetto di soglie minime o massime. Se la tariffa varia durante il periodo di riferimento, devono essere inserite righe distinte per ciascun periodo di applicazione.

Pacchetti di servizi inclusi nei servizi generali del conto

L’articolo 12 disciplina i pacchetti addebitati come parte delle spese per i servizi generali del conto. Il modello deve riportare i servizi inclusi nel pacchetto, l’utilizzo del pacchetto, il costo complessivo e il numero di addebiti. Gli eventuali servizi eccedenti le quantità incluse nel pacchetto vanno esposti separatamente nella tabella principale delle spese. Se il pacchetto è illimitato o non sono state superate le quantità previste, la dicitura che segnala l’addebito separato dei servizi eccedenti viene eliminata.

Pacchetti addebitati separatamente

L’articolo 13 riguarda i pacchetti offerti insieme al conto ma fatturati separatamente dai servizi generali. In tal caso vanno indicati, nella tabella dedicata, il marchio commerciale o il contenuto del pacchetto, la spesa complessiva del periodo e il numero di addebiti; se il costo è periodico, deve essere indicata anche la periodicità e il totale dei costi annui. Quando vi sono più pacchetti con costi differenti nel periodo di riferimento, ciascun pacchetto richiede una tabella distinta.

Interessi addebitati e interessi maturati

Gli articoli 14 e 15 distinguono tra interessi addebitati al titolare del conto e interessi maturati a favore del titolare. In entrambi i casi il prestatore deve indicare il tasso di interesse, anche in percentuale annua, e gli importi in valuta del conto, con il totale finale in grassetto. Se il tasso cambia nel periodo di riferimento, vanno usate righe separate per ciascun tasso o ciascun periodo. Se il tasso è applicabile ma il risultato è zero, si indica "0"; se gli interessi non si applicano, può essere usata la dicitura "interesse non applicabile" nei casi consentiti o richiesti dalle norme nazionali.

Informazioni supplementari e marchi commerciali

L’articolo 16 consente una sezione dedicata alle informazioni supplementari, cioè ai contenuti ulteriori direttamente collegati ai servizi, alle spese o agli interessi, inclusi quelli richiesti dal diritto nazionale. Questa sezione va soppressa se non vi sono informazioni da inserire. L’articolo 17 stabilisce che, se si utilizza un marchio commerciale, esso va riportato immediatamente dopo il nome del servizio, tra parentesi quadre.

Riepilogo in formato elettronico

L’articolo 18 consente un adattamento limitato del modello quando il riepilogo è fornito per via elettronica. Sono ammesse l’aumento delle dimensioni dei caratteri, l’uso di una sola colonna o tabella se necessario per la leggibilità e strumenti informatici come layering e pop-up, purché titolo, simbolo, voci e sottovoci restino evidenti e l’ordine delle informazioni sia mantenuto. Tali strumenti non devono essere intrusivi e le informazioni rese tramite essi devono restare limitate a quanto previsto dal regolamento.

Entrata in vigore e natura obbligatoria

L’articolo 19 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modello standardizzato e vincolante

L’articolo 1 impone l’uso del modello riportato in allegato, da compilare conformemente agli articoli da 2 a 18. Il modello non può essere modificato salvo quanto espressamente previsto; devono essere rispettati ordine delle informazioni, voci e sottovoci, formato A4 verticale, titolo "Riepilogo delle spese", simbolo comune, font e impostazione grafica. Il documento è in bianco e nero, salvo logo del prestatore e simbolo comune; deve essere numerato e redatto con specifiche cromatiche per voci e sottovoci.

Simbolo comune e logo del prestatore

L’articolo 2 disciplina i colori del simbolo comune se presentato a colori (sfondo RGB 0/51/153, simbolo RGB 255/204/0), l’equivalenza dimensionale tra logo del prestatore e simbolo comune e la regola per cui il logo può essere a colori solo se lo è anche il simbolo comune. Se stampato in bianco e nero, il simbolo deve restare chiaramente leggibile.

Dati identificativi del prestatore e del titolare del conto

Gli articoli 3 e 4 prescrivono la sostituzione delle indicazioni tra parentesi quadre con il nome della banca/intermediario, le informazioni di contatto del prestatore e il nominativo e indirizzo del titolare del conto. Sono indicate modalità di formattazione: grassetto, allineamento a sinistra, minuscolo per l’indirizzo del titolare salvo iniziali.

Identificazione del conto, periodo e data

Gli articoli 5, 6 e 7 richiedono l’indicazione del nome del conto di pagamento, delle coordinate del conto (BIC, IBAN, numero di conto nazionale e codice nazionale di avviamento bancario), del periodo di calendario di riferimento e della data in cui il riepilogo è fornito.

Sintesi di spese, interessi e indicatore dei costi complessivi

L’articolo 9 prevede una sintesi con gli importi totali delle spese e degli interessi nelle quattro tabelle previste. Se gli interessi non sono applicabili o risultano pari a zero, si usano diciture specifiche solo se ciò è consentito o richiesto dalle norme nazionali di recepimento della direttiva 2014/92/UE. È prevista una tabella distinta per l’indicatore dei costi complessivi, da includere solo quando richiesto dal diritto nazionale.

Riepilogo dettagliato delle spese sostenute per il conto

L’articolo 10 impone l’elenco di tutte le spese sostenute nel periodo di riferimento, raggruppando le spese di fornitura o tenuta del conto sotto "Servizi generali del conto". Sono disciplinate le colonne "Servizio", "Numero di volte in cui è stato utilizzato il servizio", "Spesa unitaria", "Numero di volte in cui è stata addebitata la spesa" e "Totale"; devono essere indicati i totali e possono essere omesse alcune sottovoci o righe se non vi sono servizi o se non sono state superate le quantità del pacchetto.

Tipologie di spese e variazioni di tariffa

L’articolo 11 impone di descrivere su righe separate le diverse occasioni, canali o condizioni di addebito per uno stesso servizio, ad esempio spese di attivazione e spese successive, canale online/filiale/telefono, o il rispetto di determinate soglie. Se le spese cambiano nel periodo di riferimento, vanno inserite nuove righe per ciascun periodo. In caso di spese non addebitate o di servizio utilizzato senza spesa, sono previste diciture specifiche solo se ammesse o richieste dal diritto nazionale.

Pacchetti di servizi addebitati come parte dei servizi generali del conto

L’articolo 12 disciplina i pacchetti inclusi nella spesa per i servizi generali del conto: nella tabella vanno indicati i servizi compresi nel pacchetto, l’uso del pacchetto, la spesa complessiva e il numero di addebiti. Le spese per servizi oltre le quantità del pacchetto vanno riportate separatamente; la dicitura relativa all’addebito separato va eliminata se il pacchetto è illimitato o non sono state superate le quantità previste.

Pacchetti di servizi addebitati separatamente

L’articolo 13 riguarda i pacchetti offerti insieme al conto ma addebitati separatamente dai servizi generali. Devono essere riportati il marchio commerciale o il contenuto del pacchetto, la spesa complessiva del periodo e il numero di addebiti; se il pacchetto è addebitato con cadenza regolare, va indicata la periodicità e il totale costi annui. Le spese eccedenti le quantità del pacchetto vanno esposte separatamente.

Interessi addebitati e interessi maturati

Gli articoli 14 e 15 disciplinano due tabelle distinte: una per gli interessi versati dal titolare del conto e una per gli interessi maturati dal titolare. In entrambe devono essere indicati tasso di interesse, eventuali variazioni nel periodo, importi in valuta del conto e totali. Se il tasso è applicabile ma il risultato è zero, si indica "0"; se gli interessi non si applicano, si usa la dicitura "interesse non applicabile" solo quando ammessa o richiesta dal diritto nazionale.

Informazioni supplementari e marchi commerciali

L’articolo 16 consente una tabella di informazioni supplementari per contenuti ulteriori direttamente collegati ai servizi, alle spese o agli interessi, comprese le informazioni richieste dalle disposizioni nazionali; la tabella va eliminata se non vi sono tali informazioni. L’articolo 17 stabilisce che, se si utilizza un marchio commerciale, esso segue immediatamente il nome del servizio, tra parentesi quadre e con il carattere standard.

Riepilogo in formato elettronico

L’articolo 18 consente modifiche limitate al modello quando il riepilogo è fornito con mezzi elettronici, purché il consumatore riceva comunque una copia conforme al modello allegato. Sono ammesse l’alterazione delle dimensioni dei caratteri nel rispetto delle proporzioni, l’uso di un’unica colonna o tabella quando lo spazio lo richieda e strumenti come layering e pop-up, a condizione che titolo, simbolo, voci e sottovoci restino ben evidenti e che tali strumenti non siano intrusivi.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 19 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieservizi di pagamentotutela del consumatorediritto bancariotrasparenza delle spesemercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.