Sentenza n. 5444/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento della delibera n. 44 del 14/10/2025 - comunicata il successivo 20 ottobre - con cui è stata disposta l'aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento dell'appalto misto di servizi e lavori relativi alla gestione, conduzione, controllo e manutenzione degli impianti di protezione antincendio presso i siti di ATAC S.p.A. (CIG B64C065052), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, con espresso riferimento al Bando e al Disciplinare di gara, ai verbali predisposti dalla Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione del Direttore Generale p.t., Alberto Zorzan, del 4 giugno 2025 e ad ogni altro atto relativo alla medesima gara, tutti pubblicati sul sito istituzionale della stessa ATAC S.p.A.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione dell'appalto misto di servizi e lavori per la gestione, conduzione, controllo e manutenzione degli impianti di protezione antincendio presso i siti di ATAC S.p.A., nonché gli atti di gara presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente, classificata al terzo posto, ha impugnato l'aggiudicazione alla prima classificata chiedendo la rinnovazione della gara a partire dalla nomina della commissione giudicatrice o, in subordine, l'annullamento dell'intera procedura. Ha dedotto: la violazione dell'art. 93, comma 2, d.lgs. 36/2023, per la ritenuta carenza di esperienza specifica del presidente della commissione; la violazione dell'art. 6-bis l. 241/1990 e della disciplina sul conflitto di interessi, in relazione ai precedenti rapporti professionali di un commissario con l'aggiudicataria; la violazione dei principi di trasparenza, tracciabilità, parità di trattamento e non discriminazione, per l'asserita insufficiente indicazione dei criteri applicati e per i punteggi tecnici ritenuti incongrui; il difetto di motivazione dei giudizi tecnici e l'illegittimo utilizzo del metodo del confronto a coppie; l'insufficiente motivazione delle esclusioni di due concorrenti; la carenza di una compiuta valutazione comparativa delle offerte e di una chiara ricostruzione dei punteggi; l'illegittimità della comunicazione relativa alla stipula del contratto e al termine di stand still; infine, l'omessa attivazione della verifica dell'anomalia delle offerte delle prime due classificate, considerate sospette per la rilevante differenza tra i ribassi offerti.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la composizione della commissione: il requisito dell'esperienza nello specifico settore deve essere valutato in modo sistematico e contestualizzato rispetto alla complessità dell'appalto, potendo le competenze tecniche, amministrative e gestionali dei componenti integrarsi reciprocamente. Nel caso concreto, due commissari avevano esperienza nella gestione dei contratti antincendio di ATAC e il presidente disponeva di ampia esperienza nella gestione dei contratti dell'azienda e degli affidamenti pubblici. È stata esclusa anche la configurabilità del conflitto di interessi, poiché i precedenti rapporti professionali del commissario con l'aggiudicataria rientravano nelle sue ordinarie attività istituzionali e la ricorrente non aveva fornito elementi specifici e documentati circa un interesse personale idoneo a minacciare l'imparzialità e l'indipendenza del commissario. Le censure sulla valutazione tecnica sono state respinte perché il disciplinare e il capitolato prevedevano il metodo del confronto a coppie e fissavano criteri e subcriteri. In tale metodo il punteggio esprime la preferenza relativa tra offerte e non il valore assoluto di ciascuna proposta; è sufficiente l'attribuzione numerica e non occorre una motivazione ulteriore sulla scelta del metodo. Il sindacato giudiziale è limitato ai casi di uso distorto, illogico, irrazionale o tecnicamente inattendibile, non dimostrati dalla ricorrente. Le esclusioni di due concorrenti erano adeguatamente giustificate dal mancato superamento della soglia di sbarramento prevista dalla lex specialis. La censura sulla stipula era irrilevante e comunque infondata, poiché ATAC aveva richiamato il termine di stand still previsto dalla legge, senza creare incertezze. Quanto alla verifica dell'anomalia, il TAR ha affermato che la stazione appaltante dispone di discrezionalità nel decidere se attivarla e che la ricorrente non aveva indicato elementi tali da rendere irragionevole la scelta di non procedere alla verifica. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.500,00 in favore di ATAC e in euro 2.500,00 in favore dell'aggiudicataria, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 93, comma 2, d.lgs. 36/2023
la commissione «è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto».
L'esperienza nello specifico settore va valutata in rapporto alla complessità complessiva dell'appalto; le competenze dei commissari possono integrarsi e comprendere professionalità tecniche, amministrative e gestionali.
art. 16 d.lgs. 36/2023
la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi
Il conflitto di interessi richiede elementi specifici e documentati relativi a un interesse personale, economico o finanziario idoneo a minacciare l'imparzialità e l'indipendenza del soggetto coinvolto.
art. 6-bis l. 241/1990
La censura fondata sul conflitto di interessi è stata esaminata alla luce della disciplina generale dell'astensione, ma è stata respinta per l'assenza di prova di un interesse personale del commissario.
art. 18 d.lgs. 36/2023
Il richiamo al principio di trasparenza non consente di contestare genericamente la valutazione tecnica quando la lex specialis stabilisce criteri, subcriteri e metodo di attribuzione dei punteggi, applicati dalla commissione.
art. 36, comma 3, d.lgs. 36/2023
La censura relativa alla pubblicità e motivazione delle esclusioni è stata respinta perché le comunicazioni indicavano il mancato superamento della soglia di sbarramento prevista dalla lex specialis.
normativa vigente sulla verifica dell'anomalia dell'offerta
La stazione appaltante dispone di discrezionalità nell'attivazione della verifica dell'anomalia; la scelta è sindacabile se irragionevole, ma il concorrente deve allegare elementi concreti idonei a evidenziarne l'irragionevolezza.
normativa vigente sul termine di stand still
Il richiamo al decorso del termine di stand still è sufficiente a escludere l'incertezza sulla stipula del contratto quando la stazione appaltante si limita a comunicare che il contratto sarà sottoscritto dopo tale termine.
Massime di principio
- Il requisito dell'esperienza nello specifico settore richiesto ai componenti della commissione giudicatrice deve essere valutato con riferimento alla complessità complessiva dell'appalto: non è necessario che ogni commissario possieda competenze su tutti gli aspetti della prestazione, purché la commissione, nel suo insieme, disponga delle professionalità necessarie, anche tecniche, amministrative e gestionali.
- La contestazione del conflitto di interessi di un commissario richiede la prova di presupposti specifici e documentati e di un interesse personale, economico o finanziario effettivo, idoneo a essere percepito come minaccia all'imparzialità e all'indipendenza; il mero svolgimento di precedenti attività istituzionali con un operatore economico non è sufficiente.
- Nel metodo del confronto a coppie il punteggio esprime la posizione relativa di ciascuna offerta rispetto alle altre e non il suo valore assoluto; quando la lex specialis prevede criteri, subcriteri e tale metodo di valutazione, l'attribuzione numerica dei coefficienti può essere sufficiente a motivare il giudizio tecnico.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni effettuate mediante confronto a coppie è circoscritto ai casi di uso distorto o manifestamente illogico, irrazionale, tecnicamente inattendibile o intrinsecamente insostenibile del metodo; il giudice non può sostituire la propria valutazione comparativa a quella della commissione.
- La stazione appaltante dispone di discrezionalità nel decidere se attivare la verifica dell'anomalia dell'offerta; il concorrente che contesti tale scelta deve allegare e dimostrare elementi concreti idonei a evidenziarne l'irragionevolezza, non essendo sufficiente il solo confronto tra percentuali di ribasso.
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