Cassazione Penale, Sentenza n. 3857/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Corte d'Appello aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'imputata per mancanza di un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza contenente dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, applicando la sanzione prevista dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. La ricorrente deduceva invece che il giudizio di primo grado si era svolto con rito abbreviato richiesto dal difensore munito di procura speciale e che tale richiesta integra una situazione di 'presenza ex lege' dell'imputato, rendendo inapplicabile la richiamata disposizione che mira a evitare impugnazioni non frutto di una scelta personale dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: dagli atti risultava una procura speciale depositata il 23/03/2023 conferita al difensore anche per chiedere l'ammissione al giudizio abbreviato e il giudizio si era effettivamente svolto con rito abbreviato su richiesta del procuratore speciale. Sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte ha affermato che la richiesta del rito abbreviato mediante procuratore speciale costituisce un caso di presenza ex lege dell'imputato e che, pertanto, la limitazione prevista dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. non trova applicazione. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti alla Corte d'Appello di Campobasso per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater, codice di procedura penale
La Corte ha ritenuto che la norma, volta a sanzionare impugnazioni non frutto di autonoma scelta personale dell'imputato, non è applicabile quando il rito abbreviato sia stato richiesto dal procuratore speciale, poiché in tal caso sussiste 'presenza ex lege' e la volontà impugnatoria si considera prosecuzione del mandato conferito.
art. 581, comma 1-ter, codice di procedura penale
Richiamato nel ricorso insieme alle altre norme a pena d'inammissibilità; la decisione valuta la disciplina complessiva delle cause di inammissibilità e delle eccezioni connesse alla rappresentanza e alla presenza dell'imputato.
art. 420, comma 2-ter, codice di procedura penale
Richiamato come norma rilevante nella materia delle impugnazioni e delle formalità a pena di inammissibilità; la Corte ha valutato il corretto inquadramento procedurale della procura speciale rispetto alle forme del rito abbreviato.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024 (Jebali)
La Corte richiama e segue il principio consolidato secondo cui la richiesta di giudizio abbreviato tramite procuratore speciale configura presenza ex lege dell'imputato, garantendo la conoscenza dell'azione penale e della celebrazione del processo e incidendo sull'ammissibilità delle impugnazioni.
Massime di principio
- La richiesta del rito abbreviato effettuata tramite procuratore speciale è considerata causa di presenza ex lege dell'imputato: non è necessario un mandato successivo specifico per rendere ammissibile l'impugnazione.
- La sanzione di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. mira a evitare impugnazioni non derivanti da una scelta ponderata dell'imputato; quando però il difensore speciale ha chiesto il rito abbreviato, tale esigenza di "scelta personale" si ritiene soddisfatta dal mandato conferito.
- In caso di eccezione di mancato deposito del mandato per l'impugnazione, il giudice di merito e la Corte di legittimità devono verificare gli atti per accertare l'esistenza di procure speciali depositate anteriormente al rito che possano integrare la presenza ex lege.
- Per resistere a un ricorso basato su mancato mandato, è utile per l'organo che dichiara l'inammissibilità motivare specificamente perché la procura speciale non possa essere considerata idonea a integrare la presenza ex lege; la mera assenza formale di un mandato successivo non è sempre sufficiente.
- Difensori: conservare e depositare sempre la procura speciale e documentare l'avvenuta informazione al cliente circa le implicazioni del rito abbreviato e delle eventuali impugnazioni, poiché ciò può influire sull'ammissibilità di future impugnazioni.
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