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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8855/2020 del 13/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Firenze del 3 agosto 2018, che aveva respinto il gravame contro l’ordinanza del Tribunale di Firenze del 7 febbraio 2018, confermativa del diniego della Commissione territoriale di riconoscere la protezione internazionale. Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 2 e 10 Cost., dell’art. 14, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 251/2007, e degli artt. 5, comma 6, e 19 D.Lgs. n. 286/1998, sostenendo che avrebbe dovuto essergli riconosciuta la protezione sussidiaria perché, dopo avere trovato lavoro in Libia, sarebbe stato esposto a minacce rivolte a interi gruppi di persone; quanto alla protezione umanitaria, ha richiamato il proprio inserimento in una comunità che lo ospitava e la vulnerabilità asseritamente derivante dalla precarietà economica del Marocco, dall’ostilità verso le manifestazioni pubbliche di dissenso e dalla disuguaglianza sociale. Con il secondo motivo ha lamentato omessa e insufficiente motivazione sull’inserimento in Italia. La Corte d’appello aveva rilevato che non erano state allegate ragioni di persecuzione individuale o collettiva e che il richiedente aveva ricondotto la propria partenza a ragioni meramente economiche; inoltre, non erano state esposte specifiche condizioni di vulnerabilità né dimostrata un’attività lavorativa in Italia, essendo stati prodotti soltanto un contratto di locazione e la prova di due trasferimenti di denaro ai familiari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi non individuassero errori della decisione impugnata né proponessero questioni di diritto, ma mirassero a ottenere una nuova valutazione dei fatti, sulla base di allegazioni generiche, astratte e inconcludenti. Le valutazioni fattuali della Corte d’appello, che aveva esaminato la situazione e spiegato perché mancassero i requisiti per le forme di protezione richieste, non erano sindacabili in sede di legittimità. Non ha provveduto sulle spese, poiché il Ministero non ha svolto difese. Ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 14, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 251/2007

    che i motivi censurano: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 10 Cost., D.Lgs. n. 251 del 2006, art. 14, lett. a), b), c), D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, per non avere il giudice del merito concesso la protezione sussidiaria, sebbene egli, cittadino marocchino, avesse poi trovato lavoro in Libia, paese dove sono presenti minacce ad interi gruppi di persone;

    La Corte riporta la disposizione quale norma invocata dal ricorrente, ma non ne offre un’autonoma interpretazione: dichiara inammissibile la censura perché diretta a ottenere un nuovo accertamento fattuale.

  • art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998

    che i motivi censurano: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 10 Cost., D.Lgs. n. 251 del 2006, art. 14, lett. a), b), c), D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, per non avere il giudice del merito concesso la protezione sussidiaria, sebbene egli, cittadino marocchino, avesse poi trovato lavoro in Libia, paese dove sono presenti minacce ad interi gruppi di persone; quanto alla protezione umanitaria, egli vive in una comunità che lo ospita e dove si è integrato, ed ha ampiamente dimostrato il suo inserimento e la sua condizione di vulnerabilità, in quanto il Marocco vive una situazione di precarietà economica, le pubbliche manifestazione di dissenso sono osteggiate e vi è disuguaglianza sociale;

    La norma è menzionata come base della domanda di protezione umanitaria; la Corte non ne interpreta i presupposti, ma giudica inammissibili le doglianze perché sollecitano una rivalutazione dei fatti.

  • art. 19 D.Lgs. n. 286/1998

    che i motivi censurano: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 10 Cost., D.Lgs. n. 251 del 2006, art. 14, lett. a), b), c), D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, per non avere il giudice del merito concesso la protezione sussidiaria, sebbene egli, cittadino marocchino, avesse poi trovato lavoro in Libia, paese dove sono presenti minacce ad interi gruppi di persone;

    La disposizione è indicata tra le norme invocate dal ricorrente, senza una specifica interpretazione della Corte, che ha definito inammissibile la censura in quanto volta a ripetere l’accertamento di fatto.

  • artt. 2 e 10 Cost.

    che i motivi censurano: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 10 Cost., D.Lgs. n. 251 del 2006, art. 14, lett. a), b), c), D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, per non avere il giudice del merito concesso la protezione sussidiaria, sebbene egli, cittadino marocchino, avesse poi trovato lavoro in Libia, paese dove sono presenti minacce ad interi gruppi di persone;

    Le disposizioni costituzionali sono richiamate come norme asseritamente violate, ma la Corte non ne svolge l’interpretazione e dichiara inammissibile la doglianza perché non pone questioni di diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, se dovuto, del ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, se dovuto, del ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    Il comma è richiamato quale parametro per determinare l’importo del contributo unificato aggiuntivo, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, senza individuare errori della decisione impugnata né porre questioni di diritto, richieda una nuova valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
  • Doglianze fondate su allegazioni generiche, astratte e inconcludenti non consentono di rimettere in discussione in sede di legittimità l’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria.
  • Le valutazioni di fatto compiutamente motivate dal giudice di merito e svolte nel rispetto dei principi applicabili non sono sindacabili in cassazione mediante la mera riproposizione della ricostruzione fattuale della parte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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