Cassazione Civile, Ordinanza n. 19279/2021 del 07/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte danneggiata)
La controversia
La controversia nasce da due giudizi riuniti. Nel primo, una parte del procedimento arbitrale e la società da essa rappresentata hanno chiesto il risarcimento dei danni contro due arbitri, assumendo che il lodo fosse stato pronunciato oltre il termine di decadenza e che perciò la tardiva decisione avesse prodotto un danno ingiusto; nel secondo, il ricorrente nel procedimento arbitrale ha proposto analoga domanda risarcitoria contro gli stessi arbitri per il ritardo nella pronuncia del lodo. La Corte d'appello ha confermato il rigetto delle domande, ritenendo valida la proroga del termine per il lodo in quanto sottoscritta dal difensore munito di procura speciale ampia, comprensiva del potere di transigere e conciliare, e ha riformato solo la regolazione delle spese. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 1392 c.c., 84 e 820 c.p.c., sostenendo che la proroga del termine per il lodo non era vincolante perché il difensore non avrebbe avuto procura speciale sufficiente e comunque la proroga sarebbe stata concordata quando il termine era già scaduto; 2) violazione degli artt. 115 e 100 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte d'appello escluso l'interesse a censurare la non contestazione della legittimazione del difensore a consentire la proroga; 3) violazione degli artt. 112, 91 e 92 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi sulla liquidazione delle spese, perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente trattato insieme spese relative a due giudizi autonomi poi riuniti, invece di liquidarle separatamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi due motivi, ritenendo corretta la decisione di merito sulla validità della proroga del termine per la pronuncia del lodo: in arbitrato rituale, il difensore munito di procura speciale ampia, comprensiva della facoltà di transigere e conciliare, può validamente concordare la proroga del termine, e comunque il consenso alla proroga può risultare anche da comportamenti processuali rilevanti, non essendo emerso un espresso dissenso delle parti prima dell'eccezione di decadenza. È stato invece accolto il terzo motivo, perché la Corte d'appello ha liquidato le spese senza considerare che la riunione di cause non elimina l'autonomia dei giudizi: le spese vanno liquidate separatamente per ciascuna causa riunita, e non può farsi base di calcolo un importo globale riferibile anche a una parte diversa e a un diverso giudizio. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese, con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione per la nuova liquidazione e per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 1392 c.c.
Richiamato per il tema dei poteri rappresentativi del difensore e della portata della procura speciale nel consentire la proroga del termine arbitrale.
art. 84 c.p.c.
Richiamato in relazione ai poteri del difensore e alla possibilità di concordare la proroga del termine per il lodo.
art. 820 c.p.c.
Il consenso alla proroga del termine per la decisione arbitrale deve risultare da atto scritto ed essere espresso personalmente dalle parti o dai loro difensori muniti di procura speciale; nel rito rituale la proroga può essere validamente concordata dal difensore con poteri ampi.
art. 821 c.p.c.
Richiamato solo come riferimento all'eccezione di decadenza per tardività della pronuncia del lodo.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione al principio di non contestazione, ma il motivo è stato ritenuto infondato/inammissibile per carenza di interesse.
art. 100 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per la doglianza su interesse e non contestazione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per il dedotto vizio di ultrapetizione/erronea interpretazione del motivo di appello in materia di spese.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per la regolazione delle spese di lite.
art. 92 c.p.c.
Richiamato per la compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca.
art. 404 c.p.c.
Richiamato solo nel precedente relativo all'opposizione di terzo proposta dagli arbitri avverso la sentenza che aveva dichiarato nullo il lodo.
art. 813 c.p.c.
Richiamato nel precedente giurisprudenziale per escludere responsabilità in presenza di impedimenti oggettivi che abbiano ostacolato il regolare svolgimento dei lavori arbitrali.
Massime di principio
- In arbitrato rituale il termine per la pronuncia del lodo può essere prorogato per iscritto anche tramite il difensore munito di procura speciale ampia, comprensiva della facoltà di transigere e conciliare, poiché tale mandato include il potere di concordare un differimento del termine.
- La validità della proroga del termine arbitrale richiede l'espressione del consenso delle parti o dei difensori muniti di procura speciale; tuttavia, il relativo accertamento della volontà delle parti è rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se logicamente e correttamente motivato.
- Il principio di non contestazione o la sua asserita violazione non sono censurabili in cassazione ove la parte ricorrente non abbia un concreto interesse a scardinare una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione.
- La riunione di cause non altera l'autonomia dei singoli giudizi: la sentenza resa congiuntamente equivale a tante pronunce quante sono le cause riunite e la liquidazione delle spese deve essere effettuata separatamente in relazione a ciascun giudizio e alla rispettiva soccombenza.
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