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Sentenza

Sentenza n. 1233/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 266/2025, relativa all’attribuzione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 266/2025, passata in giudicato. Tale sentenza aveva accertato il diritto della docente all’attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, per l’importo complessivo di € 3.000,00, oltre interessi o rivalutazione, mediante emissione di buoni elettronici. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva il 19 marzo 2025 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, senza che l’Amministrazione avesse provveduto all’attivazione della Carta e all’accredito delle somme. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché risultavano accertati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo suscettibile di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l’adempimento del comando giudiziale. Il Ministero è stato ordinato ad attribuire alla ricorrente la Carta elettronica per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 3.000,00, oltre interessi o rivalutazione secondo quanto stabilito dal giudicato, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore generale competente quale Commissario ad acta, con facoltà di subdelega, da attivarsi su istanza della ricorrente entro un ulteriore termine di 60 giorni. È stata inoltre fissata una penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza sino all’integrale adempimento e comunque non oltre la scadenza del termine assegnato per l’adempimento spontaneo. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 550,00 oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    È la disposizione posta a fondamento del beneficio della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza esecutiva costituisce, nel caso concreto, presupposto per l’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente l’attuazione mediante giudizio di ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la determinazione e liquidazione, con separato decreto collegiale, del compenso eventualmente spettante al Commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché siano comprovati il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un comando giudiziale chiaro e non adempiuto, l’amministrazione ha l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione; in mancanza di elementi idonei a provare l’adempimento, il ricorso per ottemperanza deve essere accolto.
  • Il giudice dell’ottemperanza può ordinare direttamente all’amministrazione l’adozione degli atti necessari all’esecuzione del giudicato, fissando un termine ultimativo e indicando puntualmente il contenuto dell’adempimento dovuto.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, destinato a operare su istanza dell’interessato dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile quando l’inadempimento si protrae ingiustificatamente, il comando giudiziale è semplice da eseguire e non risultano ragioni ostative; la penalità può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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