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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33142/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello sostenendo due motivi: (1) vizio di motivazione e mancata specificazione del contributo individuale in un unico reato di furto di energia elettrica in concorso, lamentando che non era stato precisato chi fosse l'autore materiale e quale fosse il contributo materiale o morale di ciascuno; (2) estinzione del reato per prescrizione: i ricorrenti hanno sostenuto che, dalla formulazione del capo di imputazione, i fatti integravano tre distinti furti (uno per ciascun periodo in cui ciascuno era legale rappresentante della società) con decorrenze diverse del termine di prescrizione, sicché il termine massimo (7 anni e 6 mesi) sarebbe già scaduto per Giovanna e Vito alla data della sentenza di secondo grado. In subordine, hanno chiesto che, per analogia con l'art. 158 c.p., non si tenesse conto della continuazione tra reati ai fini della prescrizione quando si tratta di concorso di persone.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: la prova del concorso è stata valorizzata sulla base della circostanza che tutti gli imputati, pur alternandosi formalmente come legali rappresentanti, gestivano la società di fatto in modo unitario e pertanto erano tutti a conoscenza dell'allacciamento abusivo e hanno concorso consapevolmente alla sottrazione di energia. La Corte ha ricordato che non è obbligatorio precisare il ruolo specifico di ciascun concorrente purché sia resa una motivazione adeguata e logica che illustri le prove del contributo consapevole, materiale o morale. Sul secondo motivo ha dichiarato l'impugnazione inammissibile: il capo di imputazione contestava un unico furto continuato dal 21/11/2008 al 22/11/2013, alternativamente tre reati distinti; i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la teoria dell'unico reato in concorso fino al 22/11/2013, per cui il termine di prescrizione è unico e decorre dall'ultima captazione. Inoltre la censura relativa al principio di correlazione tra accusa e sentenza è una nullità intermedia che andava dedotta prima e non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a versare alla Cassa delle ammende euro 3.000,00 ciascuno.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riconosciuto che la norma contempla la possibilità di forme atipiche di contributo nel concorso di persone, ma il giudice deve comunque motivare adeguatamente l'esistenza di una partecipazione reale e il suo rapporto di causalità con le attività altrui

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato dai ricorrenti come base per la pretesa estinzione per prescrizione; la Corte ha però ritenuto che, trattandosi di un unico furto continuato, il termine di prescrizione è uno e decorre dall'ultima captazione

  • art. 158 cod. pen.

    I ricorrenti ne avevano chiesto l'analogia per escludere la continuazione fra reati ai fini della prescrizione nel caso di concorso di persone; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata l'estensione analogica a tale fattispecie

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna dei ricorrenti al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile

Massime di principio

  • Nel concorso di persone nel reato il giudice non è obbligato a dettagliare il ruolo materiale svolto da ciascun concorrente, purché fornisca una motivazione logica e sufficiente sulle prove che dimostrano un contributo consapevole, morale o materiale, alla realizzazione del reato
  • Quando i fatti sono ricostruiti come un unico reato continuato (es. furto di energia con captazioni ripetute), il termine di prescrizione è unico e decorre dall'ultima condotta illecita; tale termine si applica in pari misura a tutti i concorrenti che hanno partecipato all'azione fino a quella data
  • La censura sulla mancata correlazione tra accusa e sentenza (nullità a regime intermedio) deve essere sollevata nel corso del giudizio di merito e non può essere proposta per la prima volta in Cassazione
  • Non è possibile estendere per analogia le regole che escludono la considerazione della continuazione ai fini della prescrizione (art. 158 c.p.) alla distinta fattispecie del concorso di persone, se i giudici di merito hanno ritenuto sussistente un unico reato continuato
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare la condanna del ricorrente alle spese processuali e a pagamenti alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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