Cassazione Civile, Ordinanza n. 28315/2021 del 15/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un socio di una società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa. L’Ufficio, dopo avere accertato un maggior reddito d’impresa in capo alla società per il periodo d’imposta 2007, ha presunto che tale utile extracontabile fosse stato distribuito ai soci pro quota e ha quindi imputato al socio un reddito di capitale, con recupero di IRPEF, interessi e sanzioni. Il contribuente ha impugnato l’atto, ma la Commissione tributaria regionale ha ritenuto inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di legittimazione attiva, osservando che l’epigrafe del ricorso indicava il soggetto come ricorrente "nella qualità di legale rappresentante" della società, mentre l’atto impugnato riguardava redditi personali del socio. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c. e dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l’indicazione nella veste di legale rappresentante era un mero errore materiale, poiché dal contenuto complessivo del ricorso emergeva chiaramente che l’impugnazione era proposta in proprio contro l’avviso a lui intestato; 2) omesso esame di fatti decisivi, individuati negli elementi testuali del ricorso introduttivo e nella pendenza del parallelo giudizio relativo all’accertamento emesso verso la società; 3) nullità della sentenza o del procedimento per mancata sospensione ex art. 295 c.p.c., in ragione della pretesa pregiudizialità del giudizio sulla società rispetto a quello sul socio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR abbia erroneamente qualificato come difetto di legittimazione attiva quello che era in realtà un mero errore materiale nell’epigrafe del ricorso introduttivo. Ha rilevato che dal testo dell’atto risultava in modo univoco che il soggetto effettivamente impugnante era la persona fisica destinataria dell’avviso, non la società. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. Inoltre, preso atto del passaggio in giudicato di una sentenza resa nel parallelo giudizio sulla società, che aveva definitivamente annullato l’accertamento societario per insussistenza dei presupposti dell’accertamento extracontabile e inattendibilità della ricostruzione del reddito, la Corte ha riconosciuto l’efficacia riflessa del giudicato anche nei confronti del socio. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito, annullando l’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio. Le spese di tutti i gradi sono state compensate per l’errore formale commesso dal contribuente nella redazione del ricorso introduttivo.
Norme richiamate
art. 81 c.p.c.
La CTR lo aveva richiamato per negare la legittimazione; la Cassazione ha precisato che non ricorreva un difetto di legittimazione, ma un mero errore materiale nell’indicazione della qualità del ricorrente.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato come norma di rinvio al codice di procedura civile nel processo tributario.
art. 47, comma 1, d.P.R. n. 917/1986
È richiamato solo per la quantificazione del reddito di capitale imputato al socio in misura pari al 40% dell’utile presunto distribuito.
art. 39, secondo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
La sentenza passata in giudicato sul giudizio della società ha escluso i presupposti dell’accertamento extracontabile fondato su tale disposizione.
art. 295 c.p.c.
Il motivo di ricorso fondato sulla sospensione necessaria è stato assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito annullando l’avviso di accertamento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del primo motivo di ricorso, accolto per falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro formale del secondo motivo, poi assorbito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro formale del terzo motivo, poi assorbito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’errore materiale nell’indicazione della qualità della parte ricorrente non comporta inammissibilità dell’impugnazione quando dal contenuto complessivo dell’atto risulti in modo univoco chi sia il soggetto effettivamente destinatario dell’avviso e chi intenda proporre ricorso.
- Ai fini della legittimazione processuale non è decisivo il solo dato formale dell’epigrafe del ricorso, se il testo dell’atto consente di individuare chiaramente la volontà impugnatoria della parte e la correlazione con l’atto fiscale contestato.
- Nel giudizio tributario, il giudicato formatosi sull’annullamento dell’accertamento emesso nei confronti della società a ristretta base sociale può spiegare efficacia riflessa nei confronti del socio quando l’atto a lui notificato presupponga necessariamente l’esistenza dell’utile extracontabile societario.
- L’annullamento definitivo dell’accertamento societario per insussistenza dei presupposti dell’utile extracontabile travolge, per mancanza del presupposto, anche l’accertamento emesso nei confronti del socio fondato sulla presunta distribuzione di tali utili.
- Quando il giudicato esterno risolve integralmente il presupposto fattuale e giuridico della pretesa tributaria, la Corte di cassazione può decidere nel merito senza rinvio, annullando direttamente l’avviso impugnato.
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