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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19528/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

A seguito della declaratoria di incompetenza del Tribunale di Venezia, due avvocati riassumevano davanti al Tribunale di Padova un giudizio per la liquidazione dei compensi professionali nei confronti di tre ex clienti, chiedendo la condanna al pagamento di una somma originariamente quantificata in euro 21.314,75 per attività svolte in un procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c., in una procedura esecutiva di pignoramento presso terzi e nel successivo giudizio sulla declaratoria di inesistenza del pignoramento. Nel corso del processo veniva dichiarata l’estinzione parziale per rinuncia verso altri convenuti. I clienti si difendevano deducendo di avere già versato, nel tempo, somme complessive che avrebbero estinto il debito verso i professionisti, sostenendo che i pagamenti fossero stati effettuati a mani di un terzo collega che li avrebbe poi girati agli avvocati. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo raggiunta la prova dei versamenti e ponendo a carico dei professionisti l’onere di provare una diversa imputazione dei pagamenti, anche sulla base di fatture e di elementi emersi in un procedimento disciplinare. Con il ricorso per cassazione i professionisti denunciavano, con un primo motivo, violazione degli artt. 1193 e 2697 c.c., sostenendo che l’onere di provare l’efficacia estintiva dei pagamenti e la loro riferibilità al credito azionato gravava sui clienti, e non su di loro; con un secondo motivo denunciavano violazione dell’art. 2729 c.c., contestando l’uso di presunzioni tratte dal procedimento disciplinare e la ritenuta riconducibilità delle fatture prodotte anche ai rapporti con gli odierni resistenti. La Corte ha accolto entrambi i motivi, affermando che il creditore che agisce per il pagamento del proprio credito deve provare il rapporto o il titolo, mentre il pagamento è fatto estintivo che deve essere provato dal debitore con riferimento certo e specifico al credito dedotto in giudizio; solo se il pagamento risulti puntualmente riferibile a quel credito può gravare sul creditore l’onere di provare una diversa imputazione. Nel caso concreto, invece, la prova offerta dai clienti non era sufficientemente specifica e il giudice di merito aveva errato nel ribaltare l’onere probatorio sulla parte attrice. La sentenza/ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Padova in diversa composizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i due motivi di ricorso. Ha cassato l’ordinanza del Tribunale di Padova perché il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto che, una volta provati versamenti generici o comunque non chiaramente imputati al credito azionato, spettasse ai professionisti dimostrare la diversa imputazione dei pagamenti. La Corte ha chiarito che l’onere di provare il pagamento avente efficacia estintiva grava sui debitori e che tale prova deve essere specifica e riferita al singolo credito azionato. Non essendo stato correttamente applicato questo criterio, la causa è stata rinviata al Tribunale di Padova, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per escludere l’inammissibilità del ricorso, ritenendo sufficiente l’esposizione dei fatti di causa.

  • art. 1193 c.c.

    In tema di imputazione del pagamento tra più debiti, i criteri legali operano solo in via suppletiva; l’onere di provare i presupposti di una diversa imputazione grava sul creditore solo quando il pagamento sia specificamente riferibile a un determinato credito.

  • art. 1195 c.c.

    Se il debitore non indica quale debito intenda soddisfare, la scelta dell’imputazione spetta al creditore.

  • art. 2697 c.c.

    Il creditore che agisce per il pagamento deve provare il titolo o rapporto; il pagamento è fatto estintivo e la sua prova incombe al debitore che lo eccepisce.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere sorrette da elementi gravi, precisi e concordanti; nel caso concreto non era corretto ricavare la riferibilità dei pagamenti ai resistenti da circostanze generiche o non univoche.

  • art. 669 duodecies c.p.c.

    Richiamato solo come riferimento al precedente procedimento in cui erano state svolte le prestazioni professionali.

Massime di principio

  • Chi agisce per il pagamento di compensi professionali deve provare il rapporto o il titolo della propria pretesa, ma non è tenuto a dimostrare l’inesistenza del pagamento, perché il pagamento è un fatto estintivo che deve essere allegato e provato dal debitore.
  • Se il debitore deduce di avere effettuato pagamenti idonei a estinguere il credito azionato, la prova deve essere specifica, certa e riferita proprio a quel credito; non basta un richiamo generico a somme complessivamente corrisposte nel tempo per più pratiche o più rapporti.
  • Solo quando sia provata l’esistenza di un pagamento puntualmente riferibile al credito azionato, può sorgere per il creditore l’onere di dimostrare che quella somma sia stata imputata ad altro debito più antico o diverso.
  • In presenza di più rapporti obbligatori tra le stesse parti, l’imputazione del pagamento non può essere desunta in modo apodittico da elementi equivoci o da semplici inferenze non univoche: l’incertezza probatoria sul fatto estintivo ricade sul debitore.
  • Nel giudizio di legittimità è censurabile la decisione di merito che, a fronte di pagamenti non chiaramente imputati al credito controverso, trasferisca sul creditore l’onere di provare la diversa imputazione, invertendo erroneamente la regola dell’onere probatorio.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProveImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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