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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11530/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non vi era assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. deducendo un vizio di motivazione sia sull'affermazione della responsabilità penale sia sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che il ricorso è stato proposto contro una sentenza di patteggiamento al di fuori dei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che ammette il ricorso per cassazione solo per motivi inerenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le doglianze sollevate non rientrano in tali ipotesi.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Indica la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, difetto di correlazione, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, della sanzione pecuniaria.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. è impugnabile in cassazione solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa censura è inammissibile.
  • Il vizio di motivazione relativo all'affermazione di responsabilità o alla quantificazione della pena non è deducibile contro il patteggiamento, se non nei limiti in cui si traduca in una delle specifiche ipotesi tipizzate dalla legge.
  • Quando il ricorso è inammissibile e non risulta assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente è condannato anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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