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Sentenza

Sentenza n. 1394/2026 - Catania, Sezione 5

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 198/2025 emesso dal Giudice di Pace di Patti il 28.6.2025, notificato in copia attestata conforme all'originale l'1.7.2025, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo con decreto n. 837/2025 del 23.9.2025.

Giustizia amministrativa202600511

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivo recante condanna del Comune al pagamento di somme di denaro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 198/2025 del Giudice di Pace di Patti, notificato al Comune e non opposto, divenuto definitivamente esecutivo con decreto n. 837/2025. Il titolo aveva ingiunto il pagamento di euro 8.487,64, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal 18 febbraio 2021 fino al saldo, nonché euro 745 per spese del giudizio monitorio, oltre accessori. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento spontaneo dell'ente locale e ha chiesto anche la nomina di un Commissario ad acta. Il Comune, non costituito, non ha fornito prova dell'avvenuto pagamento o dell'integrale estinzione del credito. Il giudizio è stato proposto dopo il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: il credito risultava da un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, era decorso il termine di cui all'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e non risultava l'esatto e integrale adempimento del Comune. Applicando l'art. 2697 c.c., il Collegio ha ritenuto che, una volta provato dal creditore il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., spettasse al Comune provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito; tale prova non è stata fornita. Il Comune è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale inutile decorso del termine è stato nominato Commissario ad acta il Segretario generale presso il Comune di Patti, con facoltà di delega, cui è stato assegnato un ulteriore termine di novanta giorni per gli adempimenti sostitutivi. Le spese, liquidate in euro 750 oltre oneri di legge, sono state poste a carico del Comune soccombente.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza per l'esecuzione di un titolo esecutivo giudiziale.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il giudice può ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e adottare misure sostitutive.

  • art. 2697 c.c.

    I fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli.

    Provato dal ricorrente il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, incombe sull'amministrazione l'onere di provare l'estinzione, modificazione o impedimento del credito.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'ente pubblico debitore.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione non esegue spontaneamente un titolo esecutivo giudiziale ritualmente notificato e divenuto definitivo, e sia decorso il termine previsto dalla legge per l'adempimento degli enti pubblici, il creditore può agire in ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione del titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il creditore deve provare il titolo esecutivo, la sua definitività, la notificazione e l'inadempimento; una volta assolto tale onere, spetta all'amministrazione dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito, compreso l'integrale pagamento.
  • L'accoglimento dell'azione di ottemperanza può accompagnarsi alla fissazione di un termine per l'adempimento e alla nomina preventiva di un Commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo, comprese le somme principali, gli interessi, la rivalutazione e le spese liquidate nel titolo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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