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Ordinanza

Ordinanza n. 32/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente con assicurata password n. 05598039086 - 2 spedita in data 10.11.2023 con conseguente ordine alla Questura competente di provvedere con provvedimento espresso sulla suddetta istanza;

Giustizia amministrativa202500550

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata il 10 novembre 2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso, notificato il 27 giugno 2025 e depositato il 3 luglio 2025, contro il silenzio formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata tramite kit postale il 10 novembre 2023. Dopo avere sollecitato la Questura il 10 febbraio 2025, ha dedotto la violazione dell'art. 5, comma 9, del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 2 della l. 241/1990, sostenendo che fosse decorso il termine per la conclusione del procedimento, indicato in sessanta giorni o, al massimo, centottanta giorni, senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio, rilevata dopo il passaggio in decisione la possibile inammissibilità del ricorso, ha sottoposto al contraddittorio la questione della tempestività dell'azione avverso il silenzio.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito la domanda principale. Ha rilevato che, ai fini del termine decadenziale annuale previsto dall'art. 31, comma 2, c.p.a., occorre fare riferimento alla data di presentazione dell'istanza e non a quella di eventuali diffide o solleciti. Poiché il termine per concludere il procedimento sarebbe decorso, secondo la prospettazione esaminata, dal sessantesimo giorno successivo alla presentazione dell'istanza del 10 novembre 2023, il ricorso notificato il 27 giugno 2025 appare proposto oltre l'anno e quindi inammissibile. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha assegnato alle parti quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla sola questione, riservando la decisione finale.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 2, c.p.a.

    L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento

    Il termine decadenziale annuale per l'azione avverso il silenzio decorre dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; la perdurante inerzia non consente di superare tale termine.

  • art. 2, comma 6, l. 241/1990

    I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte

    Per un procedimento avviato su istanza di parte, il termine decorre dal ricevimento della domanda, non da successive diffide o solleciti.

  • art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale disposizione che disciplina il termine per la conclusione del procedimento relativo al permesso di soggiorno, individuato dal Collegio, nella prospettazione esaminata, in sessanta giorni.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice, quando intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione.

Massime di principio

  • Ai fini del termine decadenziale previsto dall'art. 31, comma 2, c.p.a. per l'azione avverso il silenzio, il dies a quo va individuato nella scadenza del termine di conclusione del procedimento decorrente dalla presentazione dell'istanza, e non dalla data di successive diffide o solleciti dell'interessato.
  • La perdurante inerzia dell'amministrazione consente di proporre l'azione avverso il silenzio fintanto che perdura l'inadempimento, ma comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
  • Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità non previamente sottoposta al contraddittorio, deve assegnare alle parti un termine per memorie sulla questione prima di definire il giudizio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDecadenza e tardività

Testo integrale

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