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Sentenza

Sentenza n. 225/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 84/2025 in data 11 febbraio 2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500654

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 84/2025, relativa al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 84/2025, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per euro 500,00 annui, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o altro equipollente. La sentenza aveva inoltre liquidato le spese di lite, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La ricorrente ha dedotto l’integrale mancata esecuzione della pronuncia, nonostante la notificazione della sentenza all’Amministrazione il 20 febbraio 2025 e il suo passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale. Il Ministero e l’Ufficio scolastico regionale non si sono costituiti e non hanno contestato l’inadempimento. Il Collegio ha inoltre rilevato il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici. Quanto alle spese liquidate nel giudizio ordinario, è stata rilevata la carenza di legittimazione della ricorrente, poiché la distrazione delle spese in favore del difensore determina un credito personale ed esclusivo di quest’ultimo.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Parma, provvedendo a mettere a disposizione della ricorrente la carta docente, o altro equipollente, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. Ha escluso dall’ordine di ottemperanza le spese di lite liquidate nel giudizio ordinario, ritenendo che, essendo state distratte in favore del difensore antistatario, il relativo credito spettasse esclusivamente a quest’ultimo e non alla parte assistita; il difensore non aveva tuttavia agito in proprio. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine di novanta giorni e da eseguire entro i successivi sessanta giorni. Nessun compenso è stato previsto per il commissario, in quanto dipendente della struttura amministrativa debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e 114 c.p.a.

    Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e attribuiscono al giudice amministrativo il potere di ordinare all’Amministrazione gli adempimenti necessari, anche mediante la nomina preventiva di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    Il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale consente, nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, di rilevare la sussistenza dei presupposti temporali per l’esecuzione coattiva del giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando una sentenza passata in giudicato non sia stata eseguita dall’Amministrazione, purché sia documentato il giudicato e sia decorso il termine previsto per l’adempimento delle Amministrazioni statali.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’Amministrazione debitrice di eseguire gli specifici adempimenti imposti dal giudicato entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Quando la sentenza dispone la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario, il credito relativo alle spese e agli onorari diviene personale ed esclusivo del difensore; la parte assistita non è legittimata a chiederne l’esecuzione in sede di ottemperanza, se il difensore non agisce in proprio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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