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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36373/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila (09/11/2021) che aveva accolto il reclamo di Antonio Cava e ordinato alla Direzione della Casa circondariale di consentire l'acquisto, tramite impresa di mantenimento, di compact disk musicali e di un lettore digitale, disapplicando gli ordini di servizio contrari. Il Ministero deduce violazione di competenza (art. 606, comma 1, lett. a) e b) c.p.p.) e inosservanza/erronea applicazione delle norme relative al regime 41-bis e al regolamento penitenziario (artt. 35-bis, 41-bis, 69 L. 26 luglio 1975 n. 354; artt. 14 e 40 d.P.R. n. 230/2000), sostenendo che il possesso di CD e lettori non sia un diritto soggettivo del detenuto e che il divieto sia giustificato da esigenze di sicurezza e di ordine dell'istituto; inoltre l'ordinanza avrebbe omesso una verifica sulla concreta possibilità di garantire la messa in sicurezza dei dispositivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per un nuovo giudizio. La Corte ha richiamato il principio di legittimità secondo cui l'Amministrazione penitenziaria può legittimamente negare l'autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di compact disk e lettori digitali in regime 41-bis quando la messa in sicurezza dei dispositivi non sia garantibile per ragioni organizzative e di impiego di risorse; nel caso di specie il Tribunale non aveva effettuato la necessaria verifica sulla possibilità che l'Amministrazione assicurasse tale messa in sicurezza, pertanto il provvedimento del Tribunale è stato annullato e rimeso al giudice di merito per valutare conforme al principio richiamato.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, L. 26 luglio 1975 n. 354 (ordinamento penitenziario)

    Consente l'applicazione di un regime detentivo differenziato con limitazioni finalizzate alla sicurezza; la giurisprudenza ammette il diniego di autorizzazioni all'acquisto/detenzione di dispositivi (CD e lettori) quando non sia possibile garantirne la messa in sicurezza per ragioni organizzative o di impiego di risorse

  • art. 35-bis, L. 26 luglio 1975 n. 354

    Norma richiamata nel ricorso relativo a competenze e limiti del regime di sorveglianza e disciplinari; la Corte segnala l'esigenza di corretta applicazione del quadro normativo penitenziario nel bilanciamento tra diritti del detenuto e esigenze di sicurezza

  • art. 69, L. 26 luglio 1975 n. 354

    Richiamato nel contesto del regime detentivo e delle relative autorizzazioni; utilizzato dal ricorrente per contestare l'ordinanza del giudice di sorveglianza

  • art. 14, d.P.R. n. 230 del 2000

    Norma del regolamento di attuazione dell'ordinamento penitenziario richiamata per sostenere la legittimità delle limitazioni operative adottate dall'Amministrazione penitenziaria

  • art. 40, d.P.R. n. 230 del 2000

    Richiamata in relazione ai poteri organizzativi e regolamentari dell'Amministrazione penitenziaria nelle misure di sicurezza interne

  • art. 606, comma 1, lett. a) e b), c.p.p. (motivi di ricorso per cassazione)

    Invocato dal ricorrente per asserita violazione di legge e per eccesso/inesistenza di potere del giudice rispetto a competenze amministrative; la Corte ha ritenuto fondata la censura con riguardo alla mancata verifica fattuale da parte del Tribunale

  • Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 2 ottobre 2017

    Documento amministrativo utilizzato dalla Direzione penitenziaria per motivare il diniego all'acquisto dei dispositivi; la Corte riconosce l'importanza delle indicazioni amministrative ma richiede verifica concreta sulla loro applicabilità e sulle possibilità operative di messa in sicurezza

Massime di principio

  • In regime 41-bis il diritto del detenuto all'acquisto o al possesso di dispositivi elettronici non è automatico: l'Amministrazione può legittimamente negarlo quando non sia possibile garantire la messa in sicurezza degli oggetti per ragioni organizzative e di impiego di risorse
  • Il giudice di sorveglianza, nel riesaminare provvedimenti amministrativi, deve svolgere una verifica concreta e motivata sulla effettiva possibilità, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, di assicurare la messa in sicurezza dei beni autorizzati; l'assenza di tale verifica rende viziato l'atto giurisdizionale
  • Il semplice richiamo a esigenze generali di sicurezza non basta: occorre un accertamento fattuale sulle condizioni dell'istituto e sulle misure tecniche/organizzative adottabili per neutralizzare i rischi connessi ai dispositivi richiesti
  • Se il giudice annulla o modifica un provvedimento amministrativo deve motivare sulla violazione normativa specifica o sul grave pregiudizio ai diritti del detenuto; in mancanza di questi presupposti il provvedimento amministrativo va ritenuto legittimo
  • La pronuncia conferma la necessità di attenersi alla giurisprudenza di legittimità che bilancia i diritti del detenuto con le esigenze di ordine e sicurezza, e indica che, in caso di dubbio, il corretto approccio è il rinvio al giudice di merito per ulteriore istruttoria sulle condizioni di sicurezza

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