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Sentenza

Sentenza n. 982/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) n. -OMISSIS- resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202303003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto il ricorso contro la graduatoria e gli atti del giudizio di avanzamento a scelta per l'anno 2017

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante contestava la valutazione della Commissione superiore di avanzamento relativa alla procedura per l'avanzamento al grado di capitano di vascello, nella quale era stato giudicato idoneo, collocato al ventunesimo posto e non iscritto nel quadro di avanzamento. Deduceva violazione delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare e del d.P.R. n. 90/2010, eccesso di potere in senso assoluto e relativo, sviamento, illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà e disparità di trattamento. Sosteneva che fossero stati omessi o sottovalutati titoli, incarichi, riconoscimenti, risultati dei corsi, qualità professionali e precedenti di carriera, e che il metro di giudizio fosse stato applicato diversamente rispetto agli ufficiali collocati in posizione migliore. Deduceva inoltre l'esistenza di un complessivo disegno di denigrazione e svalutazione professionale, anche in ragione di successive movimentazioni d'autorità e di precedenti denunce. Contestava infine la sentenza di primo grado per avere attribuito rilievo ad asserzioni dell'Amministrazione non adeguatamente provate e per avere erroneamente limitato il sindacato giurisdizionale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la legittimità degli atti impugnati. Ha rilevato che il giudizio di avanzamento a scelta si articola in una valutazione di idoneità e in una successiva attribuzione di un punteggio di merito, sulla base dei complessi elementi previsti dalla legge, destinati a confluire in una valutazione globale della personalità, delle qualità professionali, delle doti intellettuali e dell'attitudine agli incarichi superiori. La procedura non consiste in una comparazione meramente aritmetica dei titoli o in un confronto atomistico tra i candidati: la Commissione dispone di ampia discrezionalità tecnica e può ritenere compensata l'assenza di un titolo mediante altri elementi di carriera. Incarichi, corsi, titoli di studio, conoscenza delle lingue, encomi e riconoscimenti non attribuiscono automaticamente una posizione di preminenza, dovendo essere apprezzati nel quadro complessivo della carriera e delle concrete capacità dimostrate. Anche la frequenza del Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze non comporta un automatico avanzamento. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica del rispetto delle regole procedurali e alla presenza di vizi macroscopici, immediatamente percepibili dalla documentazione caratteristica, quali irrazionalità, abnormità o incoerenza manifesta del punteggio rispetto alla carriera dell'ufficiale e ai criteri tendenzialmente uniformi. Nel caso concreto, la documentazione evidenziava elementi di carriera e di formazione degli ufficiali collocati meglio, sicché non emergeva ictu oculi alcuna irrazionalità macroscopica né un'applicazione metodologicamente illegittima dei criteri. È stata inoltre respinta la censura relativa al presunto disegno vessatorio e ritorsivo, poiché l'appellante non aveva fornito concreti elementi probatori idonei a dimostrare un disegno complessivo di denigrazione o prevaricazione. Gli atti sono stati quindi conservati; le spese del grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 1057 d.lgs. 66/2010

    Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate discende da un'attività valutativa svolta dalle competenti commissioni di avanzamento; l'avanzamento si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito; il giudizio si articola in una fase di idoneità e in una fase di attribuzione del punteggio di merito.

    La procedura di avanzamento a scelta comprende una valutazione di idoneità e una successiva graduatoria fondata sul punteggio di merito, quale sintesi del giudizio assoluto espresso dalla Commissione.

  • art. 1058, commi 4-6, d.lgs. 66/2010

    A ciascun ufficiale giudicato idoneo la commissione attribuisce successivamente un punto di merito da uno a trenta; ogni componente assegna un punto per ciascun complesso di elementi e i relativi quozienti sono sommati e divisi per quattro.

    Il punteggio deriva dalla valutazione collegiale dei quattro complessi di elementi previsti dalla legge e costituisce una sintesi globale, non una mera sommatoria automatica dei titoli.

  • art. 1060 d.lgs. 66/2010

    I vari giudizi di avanzamento sono autonomi tra loro anche se la commissione d'avanzamento è composta dagli stessi membri e il militare è sempre preposto al medesimo incarico.

    La diversità tra giudizi di avanzamento successivi deve essere giustificata da elementi intervenuti nel tempo e risultanti dalla documentazione personale, ma ciascun giudizio conserva autonomia.

  • art. 1032 d.lgs. 66/2010

    Le autorità competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale del valutando; in ogni giudizio si tiene conto di tutti i precedenti di carriera del militare.

    La Commissione deve fondare la valutazione sulla documentazione personale e considerare complessivamente i precedenti di carriera.

  • art. 701 d.P.R. 90/2010

    Un apprezzamento globale in ordine allo svolgimento delle funzioni del grado rivestito e al possesso complessivo dei requisiti morali, di carattere, fisici, intellettuali, di cultura e professionali, tali da evidenziare la piena attitudine all'esercizio delle funzioni del grado superiore.

    La valutazione deve essere globale e riferita alla complessiva attitudine dell'ufficiale al grado superiore.

  • art. 706 d.P.R. 90/2010

    La rilevanza degli incarichi ricoperti non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali vanno sempre accertate in concreto.

    Gli incarichi non determinano automaticamente capacità o attitudini superiori; il loro valore deve essere verificato in concreto nel quadro della carriera.

  • art. 708 d.P.R. 90/2010

    La valutazione dell'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore ... deve essere condotta attraverso l'analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica.

    L'attitudine al grado superiore è una valutazione complessiva e prognostica, fondata sull'intera documentazione matricolare e caratteristica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Il giudice ha disposto l'oscuramento delle generalità della parte appellante e dei controinteressati a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate, la valutazione si svolge anzitutto sull'idoneità al grado superiore e successivamente sull'attribuzione di un punteggio di merito e sulla formazione della graduatoria; il punteggio costituisce la sintesi di una valutazione globale della personalità, della carriera, delle qualità professionali, delle doti intellettuali e dell'attitudine prospettica agli incarichi superiori.
  • La promozione a scelta non è fondata su una comparazione aritmetica o atomistica dei titoli tra gli scrutinandi, ma su autonome valutazioni complessive di ciascun ufficiale; l'assenza di uno specifico titolo può essere compensata dal possesso di altri elementi ritenuti equivalenti o maggiormente significativi dalla Commissione.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni della Commissione di avanzamento è limitato al controllo delle regole formali e dei vizi macroscopici immediatamente percepibili dalla documentazione caratteristica, quali irrazionalità, abnormità o incoerenza manifesta del punteggio rispetto alla carriera dell'ufficiale e ai criteri di giudizio.
  • La frequenza di corsi, il possesso di titoli di studio, gli incarichi ricoperti, gli encomi e le esperienze internazionali non determinano automaticamente una posizione di preminenza o l'avanzamento, dovendo essere valutati in concreto e nel quadro complessivo della personalità e della carriera dell'ufficiale.
  • La deduzione di un disegno vessatorio o ritorsivo dell'Amministrazione non può fondarsi su allegazioni generiche o sulla mera contestazione di singoli atti: il ricorrente deve indicare concreti elementi idonei a dimostrare un complessivo e teleologicamente collegato disegno di prevaricazione o denigrazione.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoRapporto di impiego non privatizzato
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

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