Cassazione Penale, Sentenza n. 25933/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Messina che aveva rigettato l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita in regime di custodia cautelare domiciliare dal 20/11/2020 al 17/02/2021, per i delitti di cui agli artt. 110 c.p. e 73 comma 4 DPR n.309/1990; il ricorrente era stato assolto con sentenza del Tribunale di Messina del 19/04/2021. La Corte territoriale aveva ritenuto che il ricorrente avesse concorso, per colpa grave, a dare causa all'emissione della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la Corte di merito aveva fornito motivazione logica e congrua, valutando gli elementi probatori disponibili e ritenendo che la condotta del Messina (frequentazioni e partecipazione, con superficialità, al trasporto di droga con altri soggetti) fosse idonea ad integrare colpa grave e a determinare il convincimento del giudice che applicò la misura cautelare. La Cassazione ha precisato che non si è trattato di riesame dell'assoluzione, ma di valutazione della sussistenza di elementi che giustificavano l'emissione della misura e l'esclusione del diritto alla riparazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; nessuna condanna per spese a favore del Ministero.
Norme richiamate
art. 314, 1° comma, c.p.p.
art. 314, 1° comma, c.p.p.
La norma esclude il diritto alla riparazione se il soggetto ha dato o concorso a dare causa all'emissione del provvedimento restrittivo con dolo o colpa grave; la Corte ha ritenuto applicabile questa esclusione per le condotte del ricorrente.
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di tale articolo.
art. 110 c.p. e art. 73, comma 4, DPR n.309/1990
art. 110 c.p.; art. 73 comma 4 DPR n.309/1990
Costituivano i reati originariamente contestati e la cornice fattuale che aveva portato all'adozione della misura cautelare, nonostante l'eventuale successiva assoluzione del ricorrente.
Sezioni Unite, sent. n. 34559/2002
sent. SS.UU. n. 34559 del 15.10.2002
Principio giurisprudenziale richiamato: per valutare se la persona ha concorso con dolo o colpa grave a causare la detenzione, il giudice di merito deve apprezzare autonomamente e compiutamente tutti gli elementi probatori, evidenziando condotte di eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme.
Sezioni Unite, sent. 23.12.1995 n. 43
Sezioni Unite 23.12.1995 n. 43
Principio che impedisce al giudice della riparazione di effettuare un illegittimo riesame della sentenza penale di merito; la valutazione deve limitarsi a stabilire se sussistano elementi che hanno dato causa alla misura cautelare.
Massime di principio
- La sussistenza di un'ingiusta detenzione non determina automaticamente il diritto alla riparazione: bisogna verificare se il detenuto abbia concorso, con dolo o colpa grave, a cagionare la misura cautelare.
- Il giudice che decide sulla riparazione valuta autonomamente gli elementi probatori disponibili e può negare la riparazione se emergono condotte di macroscopica negligenza o superficialità idonee a giustificare il provvedimento restrittivo, anche se tali condotte non configurano di per sé un reato accertato.
- L'assoluzione penale non impedisce al giudice della riparazione di accertare elementi che, pur non traducendosi in responsabilità penale, abbiano influenzato il giudizio del giudice della cautela e quindi la decisione di applicare la misura.
- La motivazione del giudice di merito, se adeguata e congrua nell'esame degli elementi che hanno portato alla misura, è in genere incensurabile in sede di legittimità.
- In caso di rigetto del ricorso per riparazione si applicano le norme sulle spese processuali (art. 616 c.p.p.); la parte resistente può non ottenere condanna alle spese se non ha dato un concreto contributo alla decisione.
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