Cassazione Penale, Sentenza n. 23859/2026 del 26/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza di primo grado di condanna per reati fallimentari. Con l'unico motivo ha dedotto violazione dell'art. 581-ter cod. proc. pen., sostenendo che l'atto di appello non avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per mancanza di una specifica elezione di domicilio, poiché l'atto indicava la residenza dell'imputato, consentendo comunque la notifica tempestiva degli atti processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che, per le impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. richiedeva, a pena di inammissibilità, l'autonoma dichiarazione o elezione di domicilio nell'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori. Nel caso concreto, l'atto di appello depositato il 22 marzo 2023 e la procura speciale non contenevano alcuna espressa elezione di domicilio né alcun richiamo ad altro atto; la sola indicazione della residenza non è stata ritenuta sufficiente. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Per le impugnazioni delle parti private e dei difensori proposte fino al 24 agosto 2024 era necessaria, nell'atto di impugnazione, una autonoma dichiarazione o elezione di domicilio per consentire le notifiche del decreto di citazione; la mera indicazione della residenza non basta.
legge 9 agosto 2024, n. 114
in vigore dal 25 agosto 2024
Ha abrogato la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter, ma la Corte precisa che la modifica non incide sulle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.
art. 581-ter cod. proc. pen.
La Corte richiama la doglianza del ricorrente, ma chiarisce che la disciplina rilevante è quella dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
artt. 216, 219 e 223 legge fallimentare
Norme incriminatrici poste a base della condanna di primo grado confermata in via di fatto nel giudizio di merito, oggetto dell'appello poi dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Nei giudizi di impugnazione proposti entro il 24 agosto 2024, l'atto di appello o ricorso delle parti private e dei difensori era inammissibile se non conteneva una autonoma dichiarazione o elezione di domicilio, salvo che l'atto richiamasse espressamente una precedente elezione già presente nel fascicolo e immediatamente individuabile.
- La mera indicazione della residenza dell'imputato non equivale a dichiarazione o elezione di domicilio, perché non manifesta, neppure implicitamente, la volontà di ricevere lì le notifiche processuali.
- La disciplina processuale sopravvenuta che abroga l'obbligo di elezione di domicilio non si applica retroattivamente alle impugnazioni già proposte, le quali restano soggette alla normativa vigente al momento del deposito.
- Quando il motivo di ricorso censura la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di elezione di domicilio, occorre verificare se nell'atto sia contenuto un richiamo specifico e inequivoco a un precedente domicilio processuale; in mancanza, la sanzione dell'inammissibilità è corretta.
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