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Sentenza

Sentenza n. 5141/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza n. 684/2024 del 25 giugno 2024, emessa dal Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito in materia di carta elettronica del personale docente.

Giustizia amministrativa202505386

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con riferimento al servizio a tempo determinato prestato nei due anni scolastici indicati, e aveva condannato il Ministero ad accreditare complessivi € 1.000,00, oltre interessi legali. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l’eventuale ulteriore ritardo nell’esecuzione. Il Ministero si è costituito opponendosi, ma non ha dimostrato di avere adempiuto al giudicato. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva del Ministero, verificato il passaggio in giudicato della sentenza azionata e il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della stessa, nonché rilevato che l’amministrazione non aveva provato l’adempimento, sul quale gravava il relativo onere. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante l’assegnazione della carta elettronica e l’emissione dei buoni elettronici per complessivi € 1.000,00, oltre agli interessi legali riconosciuti nel titolo giudiziale. Ha accolto anche la domanda di astreinte, disponendo che il Ministero corrisponda una somma pari agli interessi legali per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione. Il giudice ha ritenuto applicabile la penalità di mora anche alle condanne pecuniarie, in quanto avente funzione sanzionatoria e coercitiva, non risarcitoria, e ha escluso che essa sia manifestamente iniqua quando è parametrata agli interessi legali. L’astreinte decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e opera fino all’effettivo soddisfacimento del credito, comunque non oltre la scadenza del termine assegnato per l’adempimento, fermo l’onere della parte di attivarsi per l’insediamento del commissario dopo tale scadenza. Il TAR ha nominato sin d’ora, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Roma quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni per provvedere e ponendo il relativo compenso di € 1.000,00 a carico dell’amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione disciplina i poteri del giudice in caso di accoglimento del ricorso per ottemperanza.

    Consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare, su richiesta di parte, una penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo.

    La penalità di mora può essere applicata anche alle condanne al pagamento di somme di denaro e svolge una funzione sanzionatoria e di coercizione indiretta all’adempimento.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. 208/2015

    Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.

    Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto somme di denaro, l’astreinte decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua se parametrata agli interessi legali.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    È trascorso il termine di 120 giorni dalla notifica della predetta sentenza.

    Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle sentenze di condanna pecuniaria nei confronti delle amministrazioni consente la proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 1 l. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.

    Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudicato azionato.

  • artt. 16, comma 6, l. 412/1991 e 22, comma 36, l. 724/1994

    Oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994.

    Prevedono il riconoscimento degli interessi legali dalla maturazione del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato del titolo, il decorso del termine previsto per l’adempimento delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione e l’assenza di prova dell’adempimento, il giudice deve ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato.
  • L’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento degli obblighi derivanti dal giudicato grava sull’amministrazione debitrice che lo invochi o intenda opporlo alla domanda di ottemperanza.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche ai giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, poiché ha natura sanzionatoria e funzione di coercizione indiretta, non risarcitoria.
  • Nei giudizi di ottemperanza relativi al pagamento di somme di denaro, l’astreinte decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e non è manifestamente iniqua quando è determinata in misura pari agli interessi legali, anche se si aggiunge agli interessi dovuti in forza del titolo giudiziale.
  • La penalità di mora può essere prevista fino all’effettivo soddisfacimento del credito, ma comunque non oltre la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere, dopo la quale il creditore deve attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta già nominato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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