Cassazione Penale, Sentenza n. 12113/2022 del 01/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Decisione resa a Roma il 9 dicembre 2021; la statuizione di annullamento è motivata anche dal vizio motivazionale nella determinazione della pena da parte della Corte d'appello.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Prota impugnava la conferma della condanna (sentenza del Tribunale di Ravenna del 22/03/2019) per il reato previsto dall'art. 220 l. fall., commesso il 19/09/2013. Il ricorrente deduceva, in primo motivo, censure di fatto relative alla sua effettiva conoscenza del fallimento, agli obblighi di consegna della documentazione contabile al curatore, alla gestione di fatto della fallita da parte di terzi e all'epoca di insorgenza del dissesto. In secondo motivo deduceva l'avvenuta prescrizione del reato maturata il 18/03/2021. La Corte di legittimità ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché consistente in una rivalutazione dei fatti e delle prove non consentita in sede di legittimità; ha invece accolto il secondo motivo, rilevando un vizio motivazionale della Corte d'appello nella determinazione della pena (mancata effettiva personalizzazione e richiamo a precedenti molto datati), che ha consentito di prendere atto dell'estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
Il reato contestato riguarda obblighi connessi al fallimento, connessi alla documentazione contabile e agli obblighi di consegna al curatore; la norma è stata applicata quale fattispecie materiale contestata al ricorrente
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa la rinnovazione della valutazione dei fatti e delle prove: censure basate su rivalutazioni fattuali sono generalmente inammissibili
- Se il giudice di merito (in particolare la Corte d'appello) non motiva adeguatamente la personalizzazione della pena o si limita a richiamare precedenti non pertinenti o molto datati, ciò può costituire un vizio motivazionale idoneo ad incidere sulla decisione
- Quando la prescrizione è intervenuta prima della decisione definitiva e risulta pacifica nella ricostruzione dei termini, la Cassazione può dichiarare l'estinzione del reato e annullare la sentenza senza rinvio
- Nelle impugnazioni conviene concentrare i motivi su questioni di diritto e vizi di motivazione, evitando richieste che implichino una nuova valutazione probatoria
- È essenziale calcolare con precisione i termini di prescrizione (data del fatto, eventuali interruzioni, indicazione della data di maturazione) e dedurne le conseguenze processuali fin dai primi gradi di giudizio
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11985/2022 del 01/04/2022
- Sentenza penale · 1 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11987/2022 del 01/04/2022
- Sentenza penale · 1 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11991/2022 del 01/04/2022
- Sentenza penale · 1 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11992/2022 del 01/04/2022
- Sentenza penale · 1 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11997/2022 del 01/04/2022
- Sentenza penale · 1 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11999/2022 del 01/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →