Cassazione Penale, Sentenza n. 29778/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
La vicenda riguarda due soggetti indagati, indicati nel provvedimento come amministratore di fatto della prima società e rappresentante legale della seconda, ai quali era contestato di avere posto in essere atti fraudolenti sui beni della società "Moda Cina s.r.l." per sottrarli al pagamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, trasferendo il compendio alla società "Modo Cina s.r.l.". Su tale base il GIP aveva disposto sequestro preventivo finalizzato alla confisca, sino alla concorrenza di euro 301.633,36, sui conti correnti, titoli, azioni, beni mobili e immobili nella disponibilità degli indagati e della nuova società, anche per equivalente. Il Tribunale del riesame aveva rigettato la richiesta di revoca. Con i ricorsi per cassazione i difensori hanno dedotto: 1) erronea individuazione e quantificazione del profitto del reato, sostenendo che nel reato di sottrazione fraudolenta il profitto coincide con il valore dei beni oggetto dell'atto fraudolento e non con il debito tributario; 2) motivazione apparente e erronea valutazione del fumus, perché la nuova società sarebbe stata costituita mesi prima e vi sarebbero state fatture e documentazione contabile ignorate, con indebita inversione dell'onere della prova; 3) motivazione apparente sulla qualifica di amministratore di fatto di uno degli indagati, che sarebbe stato soltanto dipendente con funzioni di responsabile del punto vendita; 4) violazione della disciplina sul sequestro per equivalente, per non avere verificato la reperibilità del profitto diretto nel patrimonio della società prima di aggredire i beni personali.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo, ritenendo errato il parametro usato dal Tribunale per quantificare il sequestro, che era stato ancorato all'intero debito tributario invece che al profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Ha invece ritenuto inammissibili, perché sostanzialmente diretti contro la motivazione e una rivalutazione del materiale indiziario non consentita nel giudizio ex art. 325 c.p.p., il secondo e il terzo motivo; il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. Ne è derivato l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione per nuovo giudizio, da svolgersi applicando il principio secondo cui il sequestro deve essere ricalibrato sul profitto del reato e non sul debito erariale residuo.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000
La fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo; il profitto va individuato nella somma o nel valore dei beni sottratti alla garanzia patrimoniale dell'Erario attraverso atti simulati o fraudolenti, non nell'ammontare del debito tributario rimasto insoddisfatto.
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
La confisca, e il correlato sequestro preventivo, devono essere parametrati al profitto o prezzo del reato tributario; non è consentito sostituire tale parametro con il debito fiscale residuo.
art. 321, comma 2, c.p.p.
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve essere commisurato ai beni confiscabili secondo il profitto del reato; nel caso esaminato l'ordinanza aveva fatto improprio riferimento a un sequestro sostanzialmente impeditivo o a criteri alternativi di quantificazione.
art. 325 c.p.p.
Nel ricorso contro sequestri reali sono deducibili solo violazioni di legge, comprese la mancanza assoluta o l'apparenza della motivazione, non l'illogicità manifesta o la rivalutazione del merito indiziario.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di manifesta illogicità della motivazione non è deducibile con il ricorso ex art. 325 c.p.p., ma solo nei limiti propri del ricorso ordinario per cassazione quando consentito.
art. 324, co. 5, c.p.p.
Il giudice del rinvio deve essere il Tribunale competente in diversa composizione per il nuovo esame dell'istanza di riesame.
art. 322-ter c.p.
Richiamato nel provvedimento genetico come base normativa della confisca; la Corte, però, precisa che nel caso di specie il parametro decisivo resta quello del profitto del reato tributario.
art. 125 c.p.p.
È evocato dai ricorrenti per censurare la motivazione del provvedimento, ma la Corte distingue tra motivazione solo apparente, deducibile, e censure di merito inammissibili.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio, il controllo è limitato alla violazione di legge; non è consentito prospettare mere censure di logicità o completezza della motivazione, salvo che la motivazione manchi del tutto o sia solo apparente.
- Il profitto confiscabile del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte coincide con il valore dei beni o delle somme sottratti alla garanzia patrimoniale dell'Erario mediante l'atto simulato o fraudolento, non con l'intero debito tributario rimasto impagato.
- Nelle misure cautelari reali relative a reati tributari, il sequestro finalizzato alla confisca deve essere ancorato al profitto del reato e non può essere quantificato mediante criteri meramente presuntivi o alternativi rispetto a quelli legalmente previsti.
- La verifica del fumus del reato e della qualifica soggettiva degli indagati, quando compiuta dal giudice del riesame con motivazione non apparente, non può essere rivalutata in sede di legittimità.
- La questione della sussidiarietà del sequestro per equivalente rispetto al sequestro diretto presuppone che sia previamente corretta la determinazione del profitto confiscabile e la verifica della reperibilità del profitto diretto.
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