Sentenza n. 4335/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare della censura prot. n 5983 del 21 aprile 2026 e di ogni provvedimento antecedente, quale la contestazione disciplinare, connesso e o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare della censura irrogata a una docente per il rifiuto di sottoscrivere un piano didattico personalizzato, nonché la contestazione disciplinare presupposta
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La docente ha impugnato la censura disciplinare irrogata ai sensi dell’art. 493 d.lgs. 297/1994, deducendo cinque motivi: 1) violazione dell’art. 55-bis, comma 4, d.lgs. 165/2001, genericità e difetto di motivazione della contestazione, mancata indicazione della regola di condotta violata e lesione del diritto di difesa; 2) violazione della disciplina sui disturbi specifici dell’apprendimento, difetto e travisamento dei presupposti, violazione della correlazione tra contestazione e sanzione e insussistenza dell’elemento soggettivo, sostenendo che il rifiuto di sottoscrivere il piano didattico personalizzato fosse conforme alla normativa e che la sanzione avesse valorizzato addebiti non contestati; 3) erroneità e contraddittorietà, poiché la sottoscrizione del piano da parte del docente non avrebbe natura costitutiva degli obblighi didattici e, in mancanza delle certificazioni relative ai disturbi specifici dell’apprendimento, non sarebbe obbligatoria; 4) violazione dell’art. 493 d.lgs. 297/1994 e del principio di proporzionalità, per eccessività della censura e mancata considerazione della non colpevole ignoranza della disciplina e delle proposte didattiche formulate a tutela degli alunni; 5) violazione dell’art. 55-bis, comma 4, d.lgs. 165/2001, difetto di istruttoria e di motivazione e travisamento, per non avere l’amministrazione adeguatamente esaminato le difese procedimentali. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare del Ministero e ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare i cinque motivi di merito. La controversia riguarda una sanzione disciplinare adottata nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato: l’amministrazione agisce quale datore di lavoro privato e la cognizione spetta quindi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. La docente può riproporre la domanda davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Spese compensate per le peculiarità della controversia e il carattere processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 165/2001
Come è noto il legislatore ha attuato un processo di contrattualizzazione del pubblico impiego disponendo che la generalità dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche siano disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, con l’unica eccezione delle categorie di personale elencate dall’art. 3 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (ovvero i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287).
La regola generale è la contrattualizzazione dei rapporti di lavoro pubblico, salvo le categorie espressamente indicate dall’art. 3; la docente del caso non rientra tra le eccezioni.
art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001
Tale assetto sul piano giurisdizionale ha comportato la devoluzione al giudice ordinario del contenzioso relativo al rapporto di lavoro tra la pubblica amministrazione e i dipendenti pubblici in precedenza riservato alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Nella gestione dei rapporti di lavoro contrattualizzati, l’amministrazione opera con i poteri del datore di lavoro privato; le controversie sui relativi atti di gestione sono devolute al giudice ordinario.
art. 63, commi 1 e 4, d.lgs. 165/2001
Ne consegue che rispetto ai rapporti di lavoro contrattualizzati tutte le controversie attinenti ad atti di gestione del rapporto in cui l’amministrazione opera con la capacità ed i poteri del datore privato spettano alla cognizione del giudice ordinario, mentre, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 163, restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo solamente le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Le controversie sugli atti di gestione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, comprese quelle relative alle sanzioni disciplinari, spettano al giudice ordinario; la giurisdizione amministrativa permane per le procedure concorsuali di assunzione.
art. 11 c.p.a.
Alla luce di tali premesse nel caso in esame deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto la cognizione dell’impugnazione di una sanzione disciplinare, che nell’ambito di un rapporto di lavoro contrattualizzato costituisce un atto di gestione del rapporto con cui l’amministrazione agisce con la capacità ed i poteri del datore privato, è devoluta dal legislatore al giudice ordinario, dinanzi al quale la domanda potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm..
Dichiarato il difetto di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione secondo il meccanismo di translatio iudicii.
Massime di principio
- Le controversie relative a sanzioni disciplinari irrogate a dipendenti pubblici appartenenti al regime contrattualizzato rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, poiché la sanzione costituisce un atto di gestione del rapporto adottato dall’amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato.
- La giurisdizione amministrativa in materia di pubblico impiego contrattualizzato resta limitata alle controversie sulle procedure concorsuali per l’assunzione; le controversie sugli atti di gestione del rapporto, anche quando vengano in questione atti amministrativi presupposti, spettano al giudice ordinario.
- Dichiarato il difetto di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 1057/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 1296/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 1301/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 1864/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 15391/2026 - Roma, Sezione 1Q
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 15392/2026 - Roma, Sezione 1Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →