Ordinanza n. 126/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. c_g772 – reg. proto – 0013898 del 13.12.2022 (prat. AUTPA5/2019), notificato al ricorrente in data 13.12.2022 (doc. 1), a firma del Responsabile del Servizio Sportello Unico Edilizia ed attività produttive, attuazione urbanistica e tutela ambientale del Comune di Pogliano Milanese, recante “provvedimento di diniego”, all'“istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 D.lgs 42/2004, per opere in assenza di titolo ex art. 31 DPR 380/2001 presso l'immobile sito in Via Roma n. 52, identificato catastalmente al Fg. 2 Map. 47, sub. 706” (cfr. doc. 1); - di ogni atto e/o provvedimenti, preordinato, consequenziale e comunque connesso, ivi incluso, ove occorrer possa, della comunicazione di preavviso di diniego prot. n. 4465 del 24.4.2020 (doc. 2) e successivo del 10.6.2020 prot. 6042 (doc. 3).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'accertamento di compatibilità paesaggistica per opere realizzate in assenza di titolo edilizio
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale di diniego dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 42/2004, relativa a opere eseguite in assenza del titolo previsto dall'art. 31 del d.P.R. 380/2001, nonché gli atti connessi, inclusi i preavvisi di diniego. L'ordinanza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dispone un'istruttoria volta a verificare l'attuale permanenza dell'interesse alla decisione e ad acquisire chiarimenti aggiornati sulla vicenda.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito del ricorso. Ha ordinato alla società ricorrente di dichiarare motivatamente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se permanga l'interesse alla decisione e, in caso positivo, di aggiornare la situazione di fatto e di diritto, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha ordinato al Comune di fornire documentati chiarimenti aggiornati sui fatti di causa e di depositare, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Il mancato adempimento dell'incombente relativo alla dichiarazione di interesse potrà essere valutato come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza alle parti costituite e all'amministrazione evocata.
Norme richiamate
art. 167 d.lgs. 42/2004
Richiamato quale base normativa dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Richiamato in relazione alle opere realizzate in assenza del titolo edilizio.
art. 63 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate all'istruttoria.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la possibilità di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale e, in particolare, dall'inerzia rispetto all'incombente richiesto.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate all'acquisizione di chiarimenti e documenti.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando il comportamento processuale della parte evidenzi inequivocabilmente il venir meno dell'interesse alla decisione.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane ingiustificatamente inerte entro il termine assegnato, tale comportamento può essere valutato, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca del disinteresse attuale e determinare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di una controversia la cui situazione fattuale o amministrativa possa essersi modificata, il giudice amministrativo può richiedere alla parte ricorrente un aggiornamento motivato della vicenda e alla pubblica amministrazione chiarimenti documentati, con deposito degli atti impugnati e della relativa documentazione, prima di calendarizzare la causa per la decisione di merito.
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