Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20855/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso ex art. 612 c.p.c. proposto da una parte privata per ottenere l'esecuzione coattiva di un obbligo di fare derivante da un titolo giudiziale relativo all'inosservanza delle distanze legali. Nel corso del procedimento esecutivo il giudice ha disposto e ripetuto consulenze tecniche d'ufficio, fino a dichiarare cessata la materia del contendere per avvenuta ottemperanza. La Corte d'appello ha però riqualificato la decisione di primo grado come rigetto per intervenuto adempimento e ha respinto l'appello. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre censure: 1) violazione degli artt. 111 Cost., 132 e 612 c.p.c., per motivazione contraddittoria e per avere la Corte d'appello trasformato la declaratoria di cessazione della materia del contendere in rigetto senza una previa constatazione dell'inadempimento iniziale e della successiva ottemperanza; 2) violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. per motivazione apparente e mancato confronto con le critiche rivolte alle conclusioni peritali; 3) violazione degli artt. 91 e 132 c.p.c., 111 e 24 Cost., per avere confermato la soccombenza della ricorrente e la regolazione delle spese senza considerare che il ricorso era originariamente legittimo al momento del deposito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo e accolto il terzo limitatamente alla regolazione delle spese. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione a tale profilo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito compensando le spese dell'intero giudizio, comprese quelle di consulenza tecnica d'ufficio, in ragione del peculiare inquadramento processuale della vicenda e dell'adempimento intervenuto nel corso del processo. La Corte ha inoltre precisato che, in tema di esecuzione degli obblighi di fare o non fare, non è mai esperibile l'appello avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, ma eventualmente il reclamo ex art. 624 c.p.c. o l'opposizione ex art. 617 c.p.c. a seconda della natura del provvedimento; tuttavia, tale profilo non era più rilevabile nel caso concreto per giudicato interno. È stata altresì ritenuta ammissibile la produzione del documento attestante un giudicato esterno formatosi dopo la sentenza impugnata, ma tale documento è stato considerato irrilevante ai fini della decisione.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.c.

    norma che disciplina l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare; nel caso, il ricorso originario era stato proposto per ottenere l'attuazione coattiva di un obbligo di fare relativo alle distanze legali

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato per affermare che l'ordinanza che chiuda definitivamente il processo esecutivo è opponibile con tale rimedio, non con l'appello

  • art. 624 c.p.c.

    richiamato per distinguere l'ipotesi in cui il provvedimento sia adottato solo ai fini della sospensione del processo esecutivo, caso in cui è proponibile reclamo

  • art. 111 Cost.

    invocato come parametro di legittimità della motivazione della sentenza impugnata

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza e alla censura di motivazione apparente o contraddittoria

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per contestare la regolazione delle spese di lite in relazione alla soccombenza

  • art. 24 Cost.

    richiamato in relazione alla tutela del diritto di difesa nella statuizione sulle spese

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    richiamato per la preclusione derivante dalla doppia conforme di merito

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    richiamato per l'inammissibilità della censura che non riproduce o localizza specificamente gli atti e documenti su cui si fonda

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per precisare i limiti alla produzione documentale in cassazione, che non impediscono il deposito del documento attestante un giudicato formato dopo la sentenza impugnata

Massime di principio

  • In materia di esecuzione degli obblighi di fare o di non fare, il rimedio impugnatorio dipende dalla natura sostanziale del provvedimento del giudice dell'esecuzione: se il provvedimento è reso solo ai fini della sospensione del processo, il rimedio è il reclamo; se invece determina la definitiva chiusura del processo esecutivo, il rimedio è l'opposizione; l'appello non è in alcun caso esperibile.
  • Quando il giudice di appello accerta in fatto, in conformità al primo giudice, che l'obbligo posto dal titolo sia stato adempiuto, può riqualificare la decisione di primo grado in termini di rigetto dell'azione esecutiva, restando ferma la persistente domanda del creditore.
  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che si fondi su atti o documenti del giudizio di merito senza la loro integrale e specifica riproduzione o senza puntuale indicazione della loro collocazione processuale, in modo da consentirne il controllo di legittimità.
  • La produzione in cassazione del documento che attesta un giudicato formatosi dopo la sentenza impugnata è ammissibile, poiché il divieto dell'art. 372 c.p.c. riguarda i documenti formatisi nel corso del giudizio di merito.
  • La regolazione delle spese deve tener conto del momento in cui la pretesa azionata era o meno giustificata e dell'eventuale adempimento sopravvenuto nel corso del processo; in presenza di un quadro processuale complesso, il giudice può disporre la compensazione delle spese anche dell'intero giudizio, incluse quelle di consulenza tecnica d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzioni
RamiProcesso civile
SottomaterieOpposizione all'esecuzione e agli atti esecutiviTitolo esecutivo e atto di precetto
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.