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Sentenza

Sentenza n. 150/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento - del decreto del Prefetto di Torino 11.1.2021, prot. n. -OMISSIS-/D Area I ter, notificato il 20.1.2021, che vieta al signor -OMISSIS- la detenzione di qualsiasi tipo di arma e munizione; - del decreto del Questore di Torino, allo stato non conosciuto, di rigetto dell'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia del signor -OMISSIS-; - di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202100293

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni e conseguente diniego questorile di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, titolare da oltre quarant'anni di licenza di porto di fucile, ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di qualsiasi arma e munizione, deducendo la violazione dell'art. 39 T.U.L.P.S. e degli artt. 3 e 7 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Ha sostenuto che la querela per minacce presentata da un vicino, successivamente rimessa, non dimostrava l'effettiva commissione di minacce né era stata seguita da accertamenti giudiziali; ha inoltre contestato la rilevanza della custodia delle armi, poiché la chiave dell'armadio era collocata sopra il mobile ma occultata da scatoloni e in famiglia non vi erano soggetti appartenenti alle categorie indicate dall'art. 20-bis l. n. 110/1975. Ha dedotto, in via derivata, l'illegittimità del diniego questorile di rinnovo della licenza, assumendo che fosse fondato esclusivamente sul provvedimento prefettizio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, per spese e onorari. Il giudice ha ritenuto legittimo l'ampio esercizio della discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza, poiché non sussiste un diritto soggettivo al porto d'armi o alla detenzione di munizioni e la regola generale è il divieto di detenzione, derogabile solo in assenza di rischi, anche potenziali, e in presenza di specifiche ragioni positive. Il giudizio di inaffidabilità può fondarsi su vicende personali e comportamenti oggettivamente valutati, anche se privi di rilevanza penale o non sfociati in condanna. La remissione della querela incide sulla procedibilità del reato, ma non impedisce all'amministrazione di valutare i comportamenti e il clima conflittuale risultanti dalla documentazione acquisita. Nel caso concreto, l'amministrazione non si è basata sulla sola querela, ma ha esaminato le annotazioni di polizia giudiziaria, i verbali di sequestro, gli alterchi con il vicino, l'atteggiamento aggressivo di un familiare verso gli operanti e il rinvenimento di munizioni illegalmente detenute in un magazzino. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a dimostrare un contesto familiare e di vicinato caratterizzato da aggressività, scarsa osservanza delle regole di civile convivenza e rischio potenziale di abuso delle armi. È stata inoltre valorizzata la custodia negligente, poiché la chiave dell'armadio, dotato di serratura ordinaria, era collocata sopra l'armadio stesso, senza cautele idonee a impedire l'accesso di terzi. La censura derivata relativa al diniego questorile è stata respinta unitamente alla domanda principale, non risultando illegittimo il presupposto prefettizio.

Norme richiamate

  • art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    La disciplina attribuisce al Prefetto il potere di vietare la detenzione di armi e munizioni quando ricorrano elementi di inaffidabilità o rischi, anche soltanto potenziali, con ampia discrezionalità amministrativa.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il provvedimento deve essere motivato; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta adeguata perché fondata su una ricostruzione concreta della situazione e su plurimi elementi documentali.

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alle garanzie partecipative; la sentenza non ravvisa una violazione rilevante.

  • art. 20-bis l. 18 aprile 1975, n. 110

    La disposizione è richiamata dal ricorrente per sostenere l'assenza di familiari appartenenti alle categorie rispetto alle quali la disponibilità delle armi avrebbe costituito uno specifico pericolo; il TAR ritiene comunque rilevante la complessiva inadeguatezza della custodia.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione da remoto nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Non sussiste un diritto soggettivo al porto d'armi o alla detenzione di munizioni; il divieto di detenzione costituisce la regola generale e la relativa deroga presuppone l'assenza di rischi, anche soltanto potenziali, valutati dall'autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio di ampia discrezionalità.
  • Il giudizio di inaffidabilità ai fini del divieto di detenzione di armi può fondarsi su vicende personali, conflitti e comportamenti oggettivamente valutabili anche quando non abbiano dato luogo a condanna penale, misure di pubblica sicurezza o definitivo accertamento della responsabilità penale.
  • La remissione di una querela non impedisce all'amministrazione di considerare, ai fini preventivi e amministrativi, i comportamenti e il contesto conflittuale desumibili dalla querela e da ulteriori elementi istruttori; la querela, isolatamente considerata, non prova i fatti, ma può concorrere con altri dati documentali alla valutazione del rischio.
  • La custodia delle armi deve essere organizzata in modo da rendere oltremodo difficile l'accesso e l'utilizzo da parte di terzi; la conservazione della chiave in un luogo facilmente accessibile, anche se l'armadio è munito di serratura, può costituire elemento di negligenza idoneo a fondare un giudizio di inaffidabilità.
  • Nel sindacato sul divieto prefettizio di detenzione di armi, il giudice verifica la coerenza e la sufficienza della ricostruzione istruttoria e motivazionale, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'autorità di pubblica sicurezza quando il giudizio preventivo di rischio sia fondato su elementi concreti e plurimi.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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