Sentenza del 09/07/2018 n. 4845 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Rivenditore di tabacchi - Aggi corrisposti dai monopoli di Stato - Non dichiarati - Prospetto - Banche dati - Allegazione pvc - Invito al contraddittorio - Assenza - Legittimità dell'avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell'avviso di accertamento, sostenendo che l'Amministrazione non gli aveva notificato o allegato un processo verbale di constatazione e non gli aveva rivolto un preventivo invito al contraddittorio. L'accertamento riguardava aggi percepiti quale rivenditore di tabacchi, risultanti dai prospetti e dalle banche dati dei Monopoli di Stato o di altre società, ma non dichiarati dal contribuente.
La decisione
L'accertamento è stato ritenuto legittimo. La mancata allegazione del processo verbale di constatazione e l'assenza dell'invito al contraddittorio non hanno comportato l'illegittimità dell'avviso, poiché il contribuente poteva conoscere la pretesa tributaria e i relativi dati attraverso la documentazione e le informazioni provenienti dalle banche dati dei Monopoli di Stato e degli altri soggetti coinvolti. La pretesa fiscale è quindi rimasta valida.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
La norma disciplina l'obbligo di motivazione degli atti tributari e, in determinati casi, l'indicazione o allegazione degli atti richiamati. Nel caso esaminato, l'avviso è stato considerato sufficientemente conoscibile e motivato anche senza l'allegazione del processo verbale di constatazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
La disposizione regola il contenuto e la motivazione dell'avviso di accertamento. L'atto è legittimo quando consente al contribuente di comprendere la pretesa, i presupposti e gli elementi posti a base della rettifica.
Massime di principio
- L'assenza di un invito preventivo al contraddittorio non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento: occorre verificare se tale adempimento fosse obbligatorio per il tipo di controllo e per la natura dell'atto.
- Il processo verbale di constatazione non deve necessariamente essere allegato quando gli elementi dell'accertamento sono già conoscibili dal contribuente e l'avviso espone in modo adeguato i dati e le ragioni della pretesa.
- Gli importi comunicati all'Amministrazione finanziaria da banche dati pubbliche, Monopoli di Stato o soggetti terzi possono costituire una base valida per l'accertamento, soprattutto se il contribuente non dimostra errori, insussistenza o diversa qualificazione delle somme.
- Per contestare efficacemente un accertamento fondato su dati esterni, non è sufficiente denunciare l'assenza di formalità: è opportuno contestare concretamente l'ammontare, la riferibilità o la natura imponibile delle somme.
- La motivazione dell'avviso deve consentire una difesa effettiva; se il contribuente può ricostruire l'origine e il calcolo della pretesa, le irregolarità meramente formali possono non comportare l'annullamento dell'atto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 lug 2018Sentenza del 09/07/2018 n. 64 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 9 lug 2018Sentenza del 09/07/2018 n. 320 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 9 lug 2018Sentenza del 09/07/2018 n. 370 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 9 lug 2018Sentenza del 09/07/2018 n. 1338 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 9 lug 2018Sentenza del 09/07/2018 n. 1357 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 9 lug 2018Sentenza del 09/07/2018 n. 1362 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →