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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 532/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011) perché, il 5 febbraio 2015, si sarebbe allontanato dall'abitazione fuori dagli orari consentiti. Nel ricorso si contestava: (i) l'insufficienza della prova dell'elemento oggettivo (i carabinieri avevano citofonato senza ottenere risposta e il ricorrente non era reperibile telefonicamente); (ii) la errata qualificazione giuridica del fatto, poiché il provvedimento che imponeva la sorveglianza speciale aveva espressamente escluso l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per cui il fatto poteva integrare solo la contravvenzione di cui all'art. 75, comma 1; (iii) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62‑bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte accoglibile. Il primo motivo (vizi di merito sulla valutazione probatoria) è stato dichiarato inammissibile per la natura valutativa; il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: dal decreto del Tribunale del 19/9/2013 risultava espressamente escluso l'obbligo di soggiorno, confermato dalla Corte d'appello il 28/2/2014, per cui il fatto andava riqualificato come contravvenzione ai sensi dell'art.75, comma 1, d.lgs. 159/2011. Tale contravvenzione era però estinta per prescrizione (termine quinquennale) alla data del 5/8/2020. Il terzo motivo è stato assorbito. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e il fatto riqualificato come violazione dell'art.75, comma 1, ma estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 75, comma 2

    violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno

    Per integrare il reato previsto dal comma 2 è necessario che la misura di sorveglianza imponga l'obbligo di soggiorno; se tale obbligo è espressamente escluso, la condotta non può essere qualificata ai sensi del comma 2

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 75, comma 1

    contravvenzione per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale senza obbligo di soggiorno

    Se la sorveglianza speciale non comprende l'obbligo di soggiorno, la violazione delle prescrizioni può integrare soltanto la contravvenzione di cui al comma 1; la Corte ha riqualificato il fatto in tal senso

  • codice penale, art. 62‑bis

    circostanze attenuanti generiche

    La censura circa la mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ritenuta assorbita dalla Corte, senza una decisione sostanziale sul merito delle circostanze

Massime di principio

  • Verificare sempre il contenuto preciso del provvedimento di misura (sorveglianza speciale): la presenza o l'esclusione dell'obbligo di soggiorno decide la corretta qualificazione giuridica della condotta (comma 2 vs comma 1 dell'art.75 d.lgs.159/2011).
  • La Cassazione può riqualificare il reato quando risulta dagli atti una diversità nella misura applicata: se manca l'elemento costitutivo richiesto per la fattispecie aggravata, va applicata la norma corrispondente alla fattispecie meno grave.
  • Le impugnazioni in Cassazione che mirano a contestare valutazioni probatorie di merito sono spesso inammissibili: è preferibile fondare il ricorso su questioni di diritto e sulla corretta interpretazione/formulazione del provvedimento impugnato.
  • Se la fattispecie ricondotta alla norma meno grave è estinta per prescrizione, la riqualificazione può comportare l'estinzione del reato e l'annullamento della condanna senza rinvio.
  • La doglianza relativa alla mancata concessione di circostanze attenuanti richiede che il ricorrente dimostri l'insufficienza della motivazione del giudice sul punto oppure un errore di diritto, altrimenti il motivo può risultare assorbito.

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