Deliberazione n. 360 del 14/05/2026
Provvedimento del 14 maggio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 30 aprile 2026 dal dirigente competente a seguito di una segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Le misure impongono a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland, Telegram, X e TikTok di impedire immediatamente la diffusione del materiale sessualmente esplicito segnalato, trasmesso in formato hash, e di conservarne eventuali copie acquisite in chiaro per dodici mesi esclusivamente a fini probatori, con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.
Ratifica delle misure urgenti ordinate a Facebook, Instagram, Telegram, X e TikTok per impedire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito relativo a una persona interessata.
Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 14 maggio 2026, le misure urgenti adottate il 30 aprile 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, X Internet Unlimited Company e TikTok Technology Limited. Il procedimento trae origine da una segnalazione individuale relativa al rischio di diffusione, attraverso piattaforme digitali, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e riferito alla persona segnalante.
Presupposto normativo: l’art. 144-bis del Codice privacy
L’intervento si fonda sull’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.
La norma prevede inoltre che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice privacy.
Segnalazione e piattaforme coinvolte
La persona interessata ha dichiarato di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram, X e TikTok. La segnalazione è stata valutata dal Garante come compatibile con la fattispecie normativa relativa alla diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito, comunemente indicata come revenge porn.
Adozione delle misure urgenti
In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 212-215 del 30 aprile 2026.
Le misure adottate nei confronti delle società interessate consistevano in:
- ingiunzione di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
- trasmissione del materiale alle piattaforme in formato hash, ai fini dell’individuazione e del blocco di eventuali contenuti corrispondenti;
- prescrizione di conservare l’eventuale materiale della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme esclusivamente per finalità probatorie;
- conservazione per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- utilizzo di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate per garantire tale protezione.
Le determinazioni dirigenziali sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 30 aprile 2026.
Ratifica da parte del Garante
L’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 prevede la successiva ratifica da parte del Garante dei provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente. Esaminate le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione acquisita agli atti, il Collegio ha ratificato i provvedimenti nn. 212-215 del 30 aprile 2026.
La ratifica conferma quindi l’efficacia delle misure di blocco preventivo e delle prescrizioni sulla conservazione temporanea del materiale, senza che il provvedimento riporti l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Punti principali
Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy
La persona interessata ha segnalato il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di registrazioni, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, chiedendo l’intervento del Garante presso Facebook, Instagram, Telegram, X e TikTok.
Misure urgenti del 30 aprile 2026
Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto alle piattaforme di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.
Conservazione a fini probatori
Le piattaforme sono state inoltre obbligate a conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, comunicando tempestivamente tali misure all’Autorità.
Ratifica del Garante
Con il provvedimento del 14 maggio 2026, il Garante ha ratificato i provvedimenti dirigenziali nn. 212-215 del 30 aprile 2026 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
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