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Sentenza

Sentenza del 19/04/2021 n. 1997 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Motivi aggiunti - Modifica dell'oggetto del giudizio - Limiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda la possibilità di modificare l'oggetto del giudizio tributario mediante la presentazione di motivi aggiunti ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. La disciplina consente i motivi aggiunti solo in casi limitati, in particolare quando siano depositati documenti non conosciuti dalle altre parti o quando la commissione ordin(i) la loro ammissione.

La decisione

Il principio affermato è che l'oggetto del giudizio non può essere liberamente ampliato con motivi aggiunti: la modifica è ammessa nei soli casi previsti dall'art. 24 d.lgs. n. 546/1992 (deposito di documenti nuovi, non conosciuti dalle altre parti, o per ordine della commissione). La giurisprudenza richiamata (Cass. 24970/2005; 23123/2009; 19337/2011; 12442/2011; 2808/2016; ord. Cass. 16803/2017; 22091/2018; 19616/2018; 22223/2019; 26313/2020; 16504/2020; 14165/2021; Comm. trib. reg. Lombardia Sez. XXIV 4846/2019) conferma questo limite interpretativo.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24

    I motivi aggiunti sono ammessi nei limiti e nelle condizioni previste dalla norma: principalmente per il deposito di documenti non conosciuti dalle altre parti o per ordine della commissione; non costituisce apertura generalizzata all'ampliamento dell'oggetto del giudizio.

  • Cass. 24970/2005

    Giurisprudenza che ha sancito i limiti all'ampliamento dell'oggetto con motivi aggiunti, richiamando la necessità che ricorra una delle ipotesi dell'art. 24.

  • Cass. 23123/2009

    Conferma il principio di stretta interpretazione delle ipotesi in cui i motivi aggiunti possono modificare l'oggetto del giudizio.

  • Cass. 19337/2011

    Riafferma che il deposito di documenti nuovi può giustificare motivi aggiunti solo se tali documenti erano effettivamente sconosciuti alle altre parti.

  • Cass. 12442/2011

    Sottolinea i limiti procedurali e temporali all'introduzione di nuovi motivi.

  • Cass. 2808/2016

    Conferma la stringente applicazione dell'art. 24 e la necessità di motivazione della commissione in caso di ammissione.

  • Cass. ord. 16803/2017

    Ulteriore conferma giurisprudenziale della limitazione all'ampliamento dell'oggetto tramite motivi aggiunti.

  • Cass. 22091/2018

    Riafferma i criteri per la valutazione della conoscibilità dei documenti da parte delle altre parti.

  • Cass. 19616/2018

    Conferma la necessità che i motivi aggiunti si fondino su elementi documentali nuovi e non conoscibili con diligenza normale.

  • Cass. 22223/2019

    Riafferma il principio di restrizione nell'ammissione dei motivi aggiunti.

  • Cass. 26313/2020

    Conferma la giurisprudenza consolidata sui limiti dei motivi aggiunti.

  • Cass. 16504/2020

    Richiama l'esigenza di tutela del contraddittorio e dei termini processuali nell'ammissione dei motivi aggiunti.

  • Cass. 14165/2021

    Conferma i criteri precedenti nella valutazione dei motivi aggiunti.

  • Comm. trib. reg. Lombardia Sez. XXIV 4846/2019

    Decisione di merito che applica i principi della giurisprudenza di legittimità in tema di motivi aggiunti e modifica dell'oggetto del giudizio.

Massime di principio

  • I motivi aggiunti non consentono un'ampliamento libero dell'oggetto del giudizio: sono ammessi solo nei casi previsti dall'art. 24 d.lgs. 546/1992 (documenti nuovi non conosciuti dalle altre parti o ordine della commissione).
  • Se si scoprono documenti nuovi utili alla causa, essi possono giustificare la presentazione di motivi aggiunti solo se era ragionevolmente impossibile che le altre parti li conoscessero prima.
  • La commissione può ordinare l'ammissione di motivi aggiunti; in tal caso l'oggetto può essere modificato nei limiti dell'ordine stesso, sempre nel rispetto del contraddittorio e delle garanzie processuali.
  • Non è possibile usare i motivi aggiunti per introdurre nuove pretese o cambiare sostanzialmente la causa di petizione se non ricorrono le condizioni tassative previste dalla norma e dalla giurisprudenza.
  • Per evitare il rigetto di motivi aggiunti, il ricorrente dovrebbe depositare tempestivamente la documentazione e motivare l'impossibilità di conoscerla anteriormente; la parte resistente può opporsi fondandosi sul difetto dei presupposti di art. 24.

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