Sentenza n. 2644/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell’Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l’altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - del Decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, n. 40 del 15 dicembre 2022, avente ad oggetto “Ripiano dispositivi medici anni 2015 – 2018, in attuazione dell''articolo 9 ter del dl 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall''articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Provvedimenti” - di ogni atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, ivi inclusi le deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie della Regione Molise, con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, e per la ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali, atti di indirizzo e coordinamento Stato-Regioni e provvedimento regionale di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato, a seguito della trasposizione di un ricorso straordinario, la disciplina nazionale e regionale relativa al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, gli atti della Conferenza Stato-Regioni, il decreto del Commissario ad acta della Regione Molise e gli atti delle aziende sanitarie relativi alla determinazione del fatturato imputabile alla ricorrente. Ha dedotto plurime censure di illegittimità degli atti impugnati e prospettato possibili profili di incostituzionalità della disciplina primaria. Dal testo non risultano specificati analiticamente i singoli motivi di violazione di legge o di eccesso di potere, poiché il giudice ha definito il giudizio in rito senza esaminarli.
La decisione
Il TAR, applicando il principio della ragione più liquida, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente aveva infatti pagato la somma dovuta a titolo di payback per gli anni controversi, in misura ridotta in applicazione di una normativa sopravvenuta più favorevole. Tale pagamento ha determinato una situazione nuova, rendendo certa e definitiva l’inutilità di una pronuncia di merito sull’annullamento degli atti impugnati. Il giudice ha distinto la sopravvenuta carenza di interesse dalla cessazione della materia del contendere: quest’ultima richiede un’attività amministrativa integralmente satisfattiva, piena e irretrattabile, mentre la prima ricorre quando una situazione di fatto o di diritto sopravvenuta elimina l’utilità della decisione. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite; non è stata disposta la restituzione del contributo unificato, non essendo le amministrazioni risultate soccombenti. Nessuna pronuncia sulle spese è stata resa nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
fissazione del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici e disciplina del relativo ripiano
La disposizione costituisce la base primaria della disciplina del payback sui dispositivi medici, oggetto di impugnazione nel giudizio; il merito della sua applicazione non è stato esaminato per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
senza restituzione alla ricorrente del contributo unificato
La restituzione del contributo unificato è stata esclusa poiché le controparti non sono risultate soccombenti nel giudizio definito con pronuncia in rito.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione dell’udienza straordinaria da remoto; non viene svolta una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere presuppone una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, idonea a soddisfarlo pienamente e irretrattabilmente.
- La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, rende certa e definitiva l’inutilità della pronuncia giudiziale richiesta.
- Il pagamento dell’importo controverso, anche se effettuato in misura ridotta in applicazione di una normativa sopravvenuta più favorevole, può eliminare l’utilità concreta della decisione sull’impugnazione degli atti presupposti e determinare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il giudice amministrativo può definire il giudizio sulla base della ragione più liquida, esaminando prioritariamente la questione che consente di decidere la controversia senza affrontare le ulteriori censure di merito.
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