Cassazione Penale, Ordinanza n. 17604/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che aveva confermato la responsabilità per la reiterata violazione di una misura cautelare domiciliare. Con il primo motivo sono stati dedotti vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'offensività, del dolo e alla mancata applicazione della scriminante putativa, sostenendo in sostanza che le violazioni sarebbero state prive di reale disvalore e giustificate da asserite crisi d'ansia o da particolari necessità. Con il secondo motivo sono stati dedotti vizi di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, assumendo che le allegazioni difensive non sarebbero state adeguatamente valorizzate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché le censure riproponevano questioni già adeguatamente confutate in appello: la Corte territoriale aveva valorizzato la reiterata e consapevole violazione della misura cautelare, consistente nel mancato rientro in abitazione nell'orario imposto, nonostante l'ampia fascia di tempo autorizzata per uscire e in assenza di giustificazioni concrete. È stato ritenuto non fondato anche il secondo motivo, poiché la Corte di appello aveva spiegato che le allegazioni difensive erano state già considerate nella determinazione della pena base e che non vi erano ulteriori elementi idonei a giustificare una riduzione tramite attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità, è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure già esaminate e puntualmente confutate dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- La reiterata e consapevole inosservanza di una misura cautelare domiciliare può fondare il giudizio di colpevolezza e l'esclusione di una scriminante putativa quando non emergano concrete giustificazioni delle condotte contestate.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione del giudice di merito ometta di considerare elementi realmente rilevanti; non è sufficiente la mera riproposizione di allegazioni già valutate nella determinazione della pena base.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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